Bonus energia 2° trimestre 2023: nuovi codici tributo
Istituiti i codici tributo che permetteranno di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023. A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 20/E dello scorso 10 maggio. Di seguito, i nuovi codici: “7015” (imprese energivore); “7016” (imprese non energivore); “7017” (imprese a forte consumo di gas naturale); “7018” (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale). L’amministrazione finanziaria ricorda che l’agevolazione è riconosciuta per il secondo trimestre 2023, sotto forma di credito d’imposta, dall’art. 4 del DL. 30 marzo 2023, n. 34, alle aziende a forte consumo di energia elettrica (20%), a quelle diverse dalle precedenti (10%), a quelle a forte consumo di gas naturale (20 %) e a quelle diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (20%). Per poi spiegare che, in sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, se il contribuente deve procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Infine, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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