730/2026: definiti i criteri per i controlli preventivi sui rimborsi

Definiti i criteri per individuare le dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 182408/2026 dello scorso 17 giugno, che individua gli elementi di incoerenza rilevanti ai fini delle verifiche. Nel dettaglio, gli elementi di incoerenza riguardano le dichiarazioni presentate con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Rientrano tra questi gli scostamenti per importi significativi rispetto ai dati risultanti dai modelli di versamento, dalle Certificazioni Uniche e dalle dichiarazioni dell’anno precedente, nonché la presenza di ulteriori incoerenze rispetto ai dati trasmessi da enti esterni o esposti nelle stesse Certificazioni Uniche. La selezione potrà riguardare anche le dichiarazioni con esito a rimborso che presentano situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti. Le verifiche – sottolineano le Entrate – possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite professionisti abilitati. L’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, in caso di elementi di incoerenza o di rimborsi superiori a 4.000 euro, l’Agenzia possa effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di invio, se successiva. Il rimborso spettante, al termine delle operazioni di controllo, è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o alla data di trasmissione, se successiva.
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