Conciliazione agevolata controversie tributarie, il punto delle Entrate

Conciliazione agevolata controversie tributarie, il punto delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sulla conciliazione agevolata delle controversie tributarie, prevista dalla legge di Bilancio 2023, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023. Il provvedimento ha esteso l’applicazione di questo istituto anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 presso le corti di giustizia tributaria  di primo e secondo grado, prorogando il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Con la circolare n. 9/E del 19 aprile scorso, l’Amministrazione finanziaria ha fatto il punto sui presupposti e l'ambito di applicazione della misura, precisando che ai fini della pendenza della lite innanzi alle corti di secondo grado è necessario che l'appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte. Inoltre, a differenza della definizione agevolata delle liti, la conciliazione interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l'Agenzia. Sono esclusi, quindi, le liti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso e quelle che hanno ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione. Viene precisato, inoltre, che la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, che comporta uno speciale abbattimento delle sanzioni. Ma al tempo stesso si fa presente che l'istituto non si applica alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto "il beneficio della riduzione della sanzioni a un diciottesimo del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis".  Nella circolare, infine, le indicazioni sulle modalità di pagamento e decadenza, che ricordano l’obbligo di versare le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Iversamenti possono essere effettuati in forma rateale fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

 

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