Se il rider usa il suo mezzo, il rimborso non è imponibile ai fini Irpef
Il “rimborso chilometrico” corrisposto al rider che lavora con il proprio mezzo non è imponibile ai fini Irpef perché riferibile ai costi sostenuti dal dipendente nell’interesse esclusivo del datore di lavoro. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 290 dell’11 aprile scorso. A richiedere il chiarimento, una società attiva nel settore del food delivery che utilizza il contratto di lavoro subordinato per l’assunzione dei fattorini e che ha siglato con i sindacati un Accordo integrativo aziendale che prevede l’applicazione del Ccnl “Logistica, trasporto, Merci e Spedizione”. L’azienda in questione opera mediante due modelli, uno dei quali si basa sull’utilizzo, da parte del rider, del proprio mezzo di trasporto, senza il quale – specifica la ditta – l’attività non potrebbe essere svolta. A tal proposito, la società corrisponde al lavoratore – a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti – un’indennità a titolo di “rimborso chilometrico”, determinata sulla base delle Tabelle ACI e della rilevazione dei dati concernenti la tipologia di veicolo usato; i chilometri rimborsati, invece, sono calcolati mediante l’apposita app aziendale. L’Istante sottolinea, inoltre, che: il diritto all’indennità sussiste solo per l’effettuazione delle consegne; non è presente una sede di lavoro fisica, bensì un “luogo di lavoro” che non è possibile determinare in quanto il lavoratore è in continuo movimento. Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che non rientrano nel principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1 del Tuir) le spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative; che sono escluse da imposizione le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore, le erogazioni effettuate a esclusivo interesse del datore, le somme sostenute dal dipendente e rimborsategli in modo forfetario, qualora il criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore (altrimenti, i costi devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e accertabili). Alla luce di ciò, viene confermata la soluzione interpretativa proposta dal contribuente: il “rimborso chilometrico” in esame rientra tra i costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, pertanto non è imponibile, ai fini Irpef, come reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.
Notizie correlate: Buoni mobilità: se approvati dal Comune, non rientrano tra i fringe benefit - Dispositivi speciali correzione visiva, la spesa spetta al datore - Imposta sostitutiva sulle mance: i codici tributo