Azioni gratuite e premi in denaro: quando scatta la tassazione in Italia

Azioni gratuite e premi in denaro: quando scatta la tassazione in Italia

Se le azioni gratuite o i premi in denaro vengono percepiti da un lavoratore fiscalmente residente in Italia, l’intero importo è imponibile nel nostro Paese, anche se tali compensi sono maturati, in tutto o in parte, durante periodi di lavoro svolti all’estero. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 8/2026. Il caso esaminato riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale francese, che ha chiesto chiarimenti sul trattamento fiscale di azioni gratuite e premi monetari riconosciuti a dipendenti che hanno lavorato in più Paesi durante il periodo di maturazione dei premi. Le Entrate precisano che la tassazione avviene secondo il principio di cassa, cioè nel momento della percezione, e che eventuali doppie imposizioni devono essere risolte tramite il credito d’imposta. Diverso è il caso dei lavoratori fiscalmente residenti all’estero al momento dell’erogazione: in questa ipotesi, l’Italia può tassare solo la quota di reddito riferibile all’attività lavorativa svolta sul territorio nazionale. Il criterio, in linea con le convenzioni contro le doppie imposizioni e con il modello Ocse, è quello del pro-rata temporis, basato sui giorni di lavoro effettivamente prestati nei singoli Stati. Il chiarimento riguarda in particolare i piani di incentivazione pluriennali, come quelli basati su azioni gratuite o bonus legati alle performance. Per questi strumenti, l’Agenzia ribadisce che la rilevanza fiscale non dipende dal luogo in cui il diritto è maturato, ma dalla residenza fiscale del lavoratore al momento della percezione, fermo restando il diritto al credito per le imposte eventualmente già pagate all’estero. Sul fronte degli obblighi dei datori di lavoro, l’Amministrazione distingue tra compensi erogati direttamente dalla società italiana e quelli corrisposti da soggetti esteri. Nel primo caso, la società è tenuta a operare le ritenute come sostituto d’imposta; nel secondo, tale obbligo non sussiste, e il lavoratore dovrà dichiarare autonomamente il reddito in Italia, beneficiando del credito per le imposte estere.

 

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