Bonus edilizi: differenziale tassabile dal 2024 per le associazioni professionali

Il differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi diventa fiscalmente rilevante dal 2024 per le associazioni professionali. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 6/2026, precisando che, in base al nuovo principio di onnicomprensività, tali componenti concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, di conseguenza, anche della base imponibile IRAP. In particolare, dal 2024 il valore nominale dei crediti e il relativo costo di acquisto devono essere considerati ai fini fiscali secondo il principio di cassa: il costo rileva nell’anno in cui è sostenuto, mentre il valore nominale rileva al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione. Questo nuovo assetto deriva dalla riforma della disciplina del lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024, che ha esteso il criterio di onnicomprensività anche ai professionisti. Diverso, invece, il trattamento per i crediti acquistati prima del 2024. L’Agenzia conferma che questi non assumono rilevanza reddituale nemmeno negli anni successivi, anche se utilizzati in compensazione dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Pertanto, le relative quote non sono soggette a tassazione né ai fini IRPEF né ai fini IRAP. Il chiarimento arriva a seguito dell’istanza presentata da un’associazione professionale che, negli anni precedenti, aveva acquistato crediti Superbonus a un prezzo inferiore al valore nominale, ritenendo il differenziale non imponibile. L’Agenzia distingue ora nettamente tra il regime ante e post 2024, segnando un cambio di passo rilevante per gli studi professionali che operano sul mercato dei crediti fiscali.
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