Indennità di fine rapporto e lavoro all’estero: i criteri di tassazione

Indennità di fine rapporto e lavoro all’estero: i criteri di tassazione

In presenza di rapporti di lavoro internazionali, la tassazione delle indennità di fine rapporto e di preavviso deve essere effettuata in base al criterio della territorialità dell’attività lavorativa e alla residenza del soggetto erogante, nel rispetto delle disposizioni convenzionali. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.1/2026 del 12 gennaio scorso, in cui chiarisce che, in caso di licenziamento di un lavoratore fiscalmente residente all’estero, solo le somme riferibili all’attività svolta in Italia e corrisposte da un soggetto residente nel territorio dello Stato sono assoggettabili a imposizione fiscale nel nostro Paese. Nel caso esaminato, l’Agenzia precisa che la quota di indennità sostitutiva del preavviso erogata dalla società italiana e imputabile al periodo di lavoro svolto in Italia deve essere assoggettata a tassazione separata, con applicazione della ritenuta da parte del sostituto d’imposta. Al contrario, le somme corrisposte dalla società estera (società finlandese), priva di stabile organizzazione in Italia, non si considerano prodotte nel territorio dello Stato e risultano pertanto escluse dall’imposizione fiscale italiana. Restano inoltre fuori dalla tassazione nazionale anche le indennità riconosciute per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, quando tali emolumenti siano riferibili esclusivamente all’attività svolta all’estero e ricadano, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni, nella potestà impositiva dello Stato di residenza del lavoratore.

 

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