Rottamazione quinquies: domande entro il 30.04

Rottamazione quinquies: domande entro il 30.04

Entro il prossimo 30 aprile i contribuenti potranno presentare la domanda per aderire alla Rottamazione-quinquies. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con una comunicazione sul portale. La legge di Bilancio 2026, infatti, ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle, che consente di estinguere i debiti senza corrispondere sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio. La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’Amministrazione finanziaria (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73; artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/72). Possono accedere alla nuova definizione agevolata anche i contribuenti che hanno aderito a precedenti rottamazioni e sono decaduti, purché i carichi rientrino nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies. Sono invece esclusi i debiti che, pur ammissibili, risultano inseriti in piani di pagamento della Rottamazione-quater, per i quali, alla data del 30 settembre 2025, siano state versate tutte le rate scadute. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, secondo le modalità che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà note sul proprio sito entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni. Le prime tre rate scadranno il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dalla quarta alla cinquantunesima rata, le scadenze saranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027. Le ultime tre rate scadranno il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. La definizione agevolata diventa inefficace in caso di omesso o insufficiente versamento dell’unica rata, da effettuare entro il 31 luglio 2026. In caso di pagamento rateale, la decadenza scatterà con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. In tali casi, i versamenti effettuati saranno considerati acconti sulle somme dovute.

 

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