Impatriati: regime applicabile anche in "continuità" lavorativa

È possibile sfruttare le agevolazioni a favore dei lavoratori impatriati (D.Lgs. 209/2023) anche per chi rientra in Italia per riprendere lavoro presso lo stesso datore che lo aveva collocato in aspettativa non retribuita durante il suo periodo di residenza all’estero. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 317/2025, nella quale specifica che a nulla rilevano la continuità giuridica del contratto di lavoro e “la circostanza di essere stato posto in aspettativa non retribuita” dal datore di lavoro presso il quale riprenderà a lavorare dopo il periodo di permanenza all’estero, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal nuovo regime per gli impatriati. La ''continuità'', precisa l'Amministrazione finanziaria, rileva solo relativamente al requisito minimo di permanenza all'estero che è più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto.
Il caso sottoposto all’amministrazione finanziaria riguarda un lavoratore bancario che, dal 2018 al 2024, si era trasferito all’estero, iscrivendosi regolarmente all’A.I.R.E., per assumere un nuovo incarico lavorativo, fruendo un periodo di aspettativa non retribuita da parte del precedente datore di lavoro. Al rientro in Italia, nel marzo 2024, ha ripreso servizio presso la banca che lo aveva collocato in aspettativa e riteneva di poter fruire del regime agevolativo. Un’impostazione confermata dalle Entrate, che hanno sottolineato come “l’istante, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, potrà fruire del ‘nuovo regime’ di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, a partire dal periodo di imposta in cui avverrà il trasferimento della residenza fiscale in Italia e fino alla durata massima consentita dalla normativa di riferimento”.
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