Impatriati, nessuna proroga regime speciale in caso di mancato adempimento
L'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati, ai sensi del comma2-bis dell'art.5 del decreto "Crescita", è subordinata all' esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine del 30 agosto 2021. Pertanto, in caso di mancato adempimento entro i termini, il contribuente non può regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso e, di conseguenza non può godere della proroga del regime speciale per altri 5 anni. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 371 e n. 372 del 12 luglio 2022, nelle quali ricorda requisiti e modalità per accedere al regime agevolativo previsto dall’art.16 del D.Lgs. n. 147/2015 (decreto “Internazionalizzazione”), successivamente modificato dall’art. 5 del D.L. n. 34/2019 (decreto “Crescita”). In particolare, nell’interpello n.371/2022, le Entrate ricordano che la permanenza nel regime speciale per ulteriori 5 anni è subordinata al versamento degli importi dovuti entro un termine specificatamente previsto. Pertanto, il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio fiscale impedendo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. La stessa conclusione emerge dall’interpello n.372/2022 con il quale l’Agenzia sottolinea che nonostante la mancata indicazione di un termine finale nel D.L. n. 34/2019, lo stesso decreto prevede che la proroga dell’agevolazione sia subordinata all'esercizio dell'opzione, previo versamento degli importi dovuti nei termini successivamente indicati dal provvedimento 60353/2021.
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