Vietata la compensazione dei crediti tra imprese della stessa rete

Vietata la compensazione dei crediti tra imprese della stessa rete

Vietata la compensazione multilaterale dei crediti tributari proposta da una rete d’impresa nata per gestire in modo condiviso flussi fiscali e crediti d’imposta. L’accollo in ambito tributario è consentito solo se il debito dell’accollato si estingue senza ricorrere alla compensazione di crediti che fanno capo al soggetto accollante. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 291/2025. Bocciato, dunque, lo schema operativo proposto dall’istante che chiedeva se fosse possibile utilizzare il modello F24 con codice tributo “50 – coobbligazione” per permettere ai retisti di compensare i debiti fiscali altrui mediante i propri crediti, nell’ambito di appalti o prestazioni interne alla rete. Una pratica che, secondo la società promotrice, non avrebbe configurato un accollo fiscale, ma una gestione efficiente delle posizioni tributarie tra soggetti coordinati contrattualmente. L’Agenzia, però, è netta: lo schema proposto non è conforme alla normativa. Richiamando l’articolo 8 dello Statuto del contribuente e il decreto-legge 124/2019, le Entrate affermano che l’accollo del debito d’imposta altrui è sì ammesso, ma senza possibilità di usare in compensazione i crediti dell’accollante. La compensazione tra debiti e crediti riferibili a soggetti diversi è infatti vietata, come ribadito anche dalla Cassazione (ordinanza n. 3930/2025) e già chiarito dalla risoluzione 140/E del 2017. In caso contrario, i versamenti si considerano non avvenuti e scattano le sanzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997. L’Agenzia ricorda inoltre che la compensazione orizzontale è ammessa solo quando debiti e crediti appartengono allo stesso soggetto. La soluzione proposta dal contribuente non viene quindi condivisa.

 

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