Riduzione Ires 2025 per investimenti rilevanti

Riduzione Ires 2025 per investimenti rilevanti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 dello scorso 18 agosto, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dello scorso 8 agosto, che contiene le indicazioni per le imprese che realizzano investimenti rilevanti per ottenere la riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota Ires. L’articolo 3 del provvedimento indica i soggetti esclusi dalla riduzione in esame, vale a dire società ed enti che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 “sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria; determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente sulla base di regimi forfetari; applicano il regime di contabilità semplificata nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024”. Per poter accedere alla riduzione (art. 4) è necessario che “una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva; un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024”, sia destinato agli investimenti previsti dall’articolo 5, tra cui i beni di cui al comma 2, lettera a), “interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura” e realizzati a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato “in misura pari maggiore tra i seguenti importi: 30% dell’utile accantonato; 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024; 20mila euro”. All’articolo 6 le condizioni di accesso alla riduzione relative alla base occupazionale (al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente; devono essere effettuate nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra le altre).

 

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