Preposto anche se apprendista o lavoratore con breve anzianità di servizio

Preposto anche se apprendista o lavoratore con breve anzianità di servizio

I lavoratori con solo 12 mesi di anzianità e gli apprendisti possono essere nominati preposti, purché dimostrino competenze reali e capacità operative. Lo chiariscono l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con la circolare congiunta prot. 6261, pubblicata il 16 luglio scorso, in cui vengono fornite indicazioni operative a seguito dei dubbi sollevati sull’idoneità di apprendisti o lavoratori con breve anzianità di servizio a ricoprire la funzione del preposto all'interno di imprese che operano nel settore ferroviario. In particolare, l’INL precisa che la normativa vigente non prevede requisiti di anzianità o limiti contrattuali per l’individuazione del preposto. Tuttavia, è fondamentale che “il datore di lavoro e il dirigente debbano, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del citato D.Lgs. 81/2008. Il documento di prassi richiama, inoltre, la sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, n. 6790/2024, evidenziando che “l'equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita” e ribadendo che la qualifica giuslavoristica non può di per sé precludere l’assunzione di tale funzione. Di conseguenza, gli Organi di Vigilanza verificheranno "caso per caso, il possesso, non solo formale, ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare".

 

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