Emergenza caldo: via libera all’integrazione salariale

Emergenza caldo: via libera all’integrazione salariale

Le temperature record fermano le attività, rendendo la tutela della salute dei lavoratori una priorità assoluta. L’Inps, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio scorso, definisce le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali nei casi di interruzione o riduzione dell’attività dovuti al caldo eccessivo. I datori di lavoro possono richiedere la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), l’assegno di integrazione salariale del FIS o le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali, indicando come causale "l’evento meteo” - quando le condizioni climatiche impediscono lo svolgimento dell’attività - oppure “sospensione per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o al personale”, in presenza di ordinanze che dispongono l’interruzione delle attività. L’Istituto precisa, inoltre, che le integrazioni salariali possono essere riconosciute anche in presenza di temperature inferiori a 35?°C, quando la temperatura percepita – aggravata da fattori come umidità, esposizione diretta al sole, utilizzo di macchinari che generano calore o dispositivi di protezione individuale – renda impossibile lo svolgimento delle attività in sicurezza. Le richieste devono riportare una descrizione dettagliata della tipologia di attività sospese o ridotte e delle condizioni operative, per consentire un’istruttoria completa e devono essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Per queste fattispecie, considerate eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non è richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa; non è dovuto il contributo addizionale previsto per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale; l’informativa sindacale può essere resa anche successivamente all’avvio della sospensione o riduzione. Le indicazioni si applicano anche alle lavorazioni in ambienti chiusi privi di sistemi di ventilazione o raffreddamento per cause imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché per le aziende agricole che rientrano nella disciplina della CISOA.

 

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