INL: stretta sull’abusivismo nei CED

INL: stretta sull’abusivismo nei CED

Distinguere con chiarezza quali attività sono consentite ai CED e quali, invece, spettano esclusivamente ai professionisti abilitati: è quanto precisato da Aniello Pisanti, Direttore centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel corso di "Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità" del 15 maggio scorso, a pochi giorni dalla pubblicazione della nota che aggiorna le linee guida per la vigilanza sui Centri di Elaborazione Dati e per il contrasto all’abusivismo professionale, chiarendo in modo netto quali siano le attività riservate ai professionisti iscritti agli albi ex legge n. 12/1979. “I CED possono svolgere esclusivamente operazioni di calcolo e stampa dei cedolini paga, oltre ad attività strumentali (es. raccolta dati, aggiornamento software) e accessorie (es. consegna e archiviazione della documentazione)” – ha spiegato Pisanti – “ma devono essere sempre assistiti da un professionista abilitato, con incarico formale e comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale competente”. L'Ispettorato fornisce, quindi, precise indicazioni operative sulle attività di vigilanza: verifica della presenza del professionista incaricato, distinzione tra attività consentite e vietate, controllo delle fatture emesse e raccolta di “testimonianze” da clienti e dipendenti per accertare chi svolga effettivamente la consulenza. Pisanti si sofferma in particolare sui casi in cui il professionista designato operi da una provincia diversa rispetto a quella del CED assistito.

 

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