Iscrizione a più forme pensionistiche complementari: così il calcolo dell’anzianità di partecipazione

Iscrizione a più forme pensionistiche complementari: così il calcolo dell’anzianità di partecipazione

Se l’aderente risulta iscritto a più forme pensionistiche complementari, è all’anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore, che occorre far riferimento per determinare l’anzianità di partecipazione utile al calcolo dell’aliquota di tassazione. A fornire il chiarimento, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29 dello scorso 11 aprile. Sulla base della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 252/2005, art. 11) e della relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) per l’anno 2012, “l’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni non va riferita esclusivamente al periodo di iscrizione al fonda al quale è richiesta la prestazione, ma al periodo di partecipazione complessivamente maturato in relazione alle posizioni in essere alla data di richiesta della prestazione”. L’adesione contestuale a più forme di previdenza complementare comporta, dunque, che “il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell’aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l’aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la partecipazione”. E sulla documentazione da produrre alla forma pensionistica cui è richiesta la prestazione, l’altra forma pensionistica – concludono le Entrate – “potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata”. Ciò permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell’anzianità maturata anche nell’altro fondo.   

Notizie correlate: Codici ATECO 2025: le indicazioni delle Entrate - Esenzione Iva prestazioni sportive solo senza scopo di lucro - Imposte di registro, bollo e ipocatastali: le novità post riforma