Nuovo regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive

Nuovo regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive

Giungono dall’Inail le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio in materia di sanzioni civili per le omissioni e le evasioni contributive. Nella circolare n. 31/2024 l’Istituto fa il punto delle modifiche all’art.116 della legge n. 388/2024 apportate dall’art. 30 del DL n.19/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024. Per le omissioni contributive è prevista l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte di entri impositori. In caso di spontanea regolarizzazione di evasioni contributive prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi, la riforma conferma il regime più favorevole purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea. Per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori – si legge – la sanzione civile per l’omissione o l’evasione contributiva si applica nella misura del 50% se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Nel documento di prassi, infine, l’Inail fornisce chiarimenti in merito alla quantificazione e al pagamento delle sanzioni.

 

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