Le Novità Normative della Settimana dal 6 al 13 ottobre 2024

Le Novità Normative della Settimana dal 6 al 13 ottobre 2024

Il Decreto Omnibus è legge

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre scorso, la legge n. 143/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 113/2024, noto come Decreto “Omnibus”, che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Il provvedimento, entrato in vigore il 9 ottobre 2024, presenta diverse novità. Tra queste figurano le disposizioni relative al credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che introducono un nuovo processo di comunicazione integrativa. Le imprese devono presentare tale comunicazione tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024 per confermare il completamento degli investimenti entro il 15 novembre 2024, pena la perdita del beneficio fiscale (art. 1). Inoltre, viene introdotto il Bonus Natale che prevede, per il 2024, un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con determinate condizioni familiari (art. 2-bis). Il provvedimento apporta anche modifiche al concordato preventivo biennale (artt. 2-ter e 2-quater). In particolare, è prevista una riduzione della metà delle soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie nei casi in cui un contribuente rifiuti la proposta di concordato o ne decada per mancato rispetto degli obblighi. Tali disposizioni si applicano anche ai contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del ravvedimento speciale previsto dall’articolo 2-quater o ne decadono. Il citato art. 2-quater, infine, consente a chi adotta gli indici sintetici di affidabilità fiscale e aderisce al concordato entro il 31 ottobre 2024, di accedere al ravvedimento con il versamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

INPS

Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Istruzioni operative per la presentazione delle domande di pensione

Con il messaggio n. 3351 del 9 ottobre l'INPS completa le istruzioni per l'applicazione della Legge 18 giugno 2015 n. 97 di esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 ed entrato in vigore il 1° aprile 2024. 

Sul punto, si ricorda che l’Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, ma richiede alle istituzioni di ciascuno dei due Paesi di farsi carico della ricezione e del successivo trasferimento delle domande di pensione.

Ciò premesso, nel messaggio si precisa che le domande di pensione a carico dell’assicurazione giapponese vanno presentate dai soggetti residenti in Italia presso le sedi dell’INPS, che le trasmetteranno all’Istituzione nipponica.

Viceversa, le domande di pensione a carico dell’assicurazione italiana devono essere presentate all’INPS dai residenti in Giappone attraverso il consueto canale telematico o anche per il tramite dell’Istituzione giapponese competente, che provvederà a trasmetterle alla Direzione provinciale INPS di Perugia. Se invece coloro che richiedono la pensione INPS sono residenti in Italia, la domanda può essere presentata solo attraverso il canale telematico e la pratica verrà gestita dalla sede INPS competente in base al criterio della residenza o da quella cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro, per gli iscritti alla Gestione pubblica.

 

Ricalcolo esonero under 40 per i lavoratori agricoli

Con il messaggio 9 ottobre 2024, n. 3338 l’INPS comunica che ha ricalcolato l’importo dell’esonero contributivo, relativo alle nuove iscrizioni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni di età, per il periodo 2020-2022 e per i 24 mesi previsti dalla normativa vigente e decorrenti dalla data di iscrizione dei richiedenti.

Gli esiti della rielaborazione sono visualizzabili consultando la domanda precedentemente accettata e disponibile sul Portale al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente”, “Telematizzazione”, “Consulta Richieste”, oppure consultando la sezione “News individuali”.

 

Visite di controllo e certificati di malattia su AppIO

L’INPS, con il messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024,rende noto che, nell’ambito del “Progetto di innovazione digitale 2021 – Integrazione di servizi Inps su AppIO”, ha aderito a un accordo con PagoPA S.p.A., al fine di offrire ai cittadini alcuni dei propri servizi tramite l’applicazione IO (AppIO).

In particolare, l’Istituto ha attivato un nuovo servizio sull’AppIO per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo, rivolto ai lavoratori privati e pubblici.

 

Posizioni contributive agricoli: chiarimenti sulla sospensione d’ufficio

L’INPS, con la circolare n. 91 del 9 ottobre 2024, ha puntualizzato che viene posto d’ufficio nello stato di sospensione, il datore di lavoro con non invia, per un intero anno civile (da intendersi da gennaio a dicembre), i flussi Uniemens-PosAgri per l’assenza di contratti di lavoro attivi relativi agli operai a tempo determinato.

In tale caso, la data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

Durante tale periodo il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli.

Poiché l’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola è tenuto a comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Provvedimento di diffida amministrativa: nuovi chiarimenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, rende noto nuoci chiarimenti riguardanti le modalità operative e procedurali del provvedimento di diffida amministrativa, come previsto dagli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 103/2024.
Nello specifico, viene evidenziato che la norma contenuta nell’articolo 6 del D.Lgs. 103/2024 ha natura procedurale e si applicherà anche alle violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto), purché non siano state ancora contestate tramite verbale unico, anche se riferite a verifiche avviate prima di quella data. Pertanto, il provvedimento di diffida amministrativa dovrà essere emesso anche se risulta che una delle violazioni indicate nell’elenco allegato alla nota INL n. 6774/2024 sia stata sanata prima dell’accesso ispettivo. Ciò risponde anche all’esigenza di monitorare eventuali recidive, come previsto dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 103/2024, in attesa della digitalizzazione della procedura.

Viene inoltre sottolineato che, qualora sussistano i presupposti legali, la diffida amministrativa deve essere necessariamente adottata e notificata. Dal momento in cui la notifica viene perfezionata, decorre il termine di 20 giorni entro cui il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, può porre rimedio alla violazione, conformandosi alle prescrizioni e rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo. Di conseguenza, la notifica del verbale di diffida amministrativa dovrà essere effettuata seguendo la procedura prevista per gli atti giudiziari tramite posta (L. 890/1982), oppure mediante notifica a mezzo di un funzionario dell’amministrazione, escludendo quindi l’utilizzo della raccomandata ordinaria.

 

Richieste della patente a crediti e scadenze

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con  la nota n. 376 del 7 ottobre 2024, ricorda che l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti ha una validità sino al 31 ottobre 2024 e che i soggetti interessati, per poter accedere ai cantieri temporanei e mobili dal 1° novembre 2024, dovranno formalizzare l’istanza di richiesta della patente tramite il Servizio online (https://servizi.ispettorato.gov.it).

L’Ispettorato vuole sensibilizzare le Associazioni e gli Ordini Professionali, affinché informino i propri clienti su tale adempimento, invitandoli a provvedere al più presto, evitando così una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre.

Coloro i quali non provvedono a formalizzare l’istanza sul Portale entro il 31 ottobre 2024 non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Istituito tavolo tecnico tra Agenzia e Oic

Con il provvedimento del 10 ottobre l’Agenzia delle entrate ha istituito un tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate e l’organismo italiano di contabilità (Oic). Il gruppo di lavoro si occuperà in via principale di redigere le istruzioni sulla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati, da allegare alle linee guida sul sistema di rilevazione del rischio fiscale di cui devono essere dotati tutti i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo.

 

Bonus natale: i chiarimenti dall’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, ha reso noto i chiarimenti sul bonus Natale, l’indennità prevista per quest’anno dal decreto Omnibus (

D.l. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari.

L’Agenzia individua i lavoratori a cui spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre.

Tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

- avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

- avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare - tramite autocertificazione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

L’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (ad esempio a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio part-time).

 

Pubblicate le istruzioni per il domicilio digitale speciale

Con il provvedimentodel 7 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate individua le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale e anche quelle per confermare o revocare l’indirizzo Pec, nel caso sia stato già comunicato per la notifica degli atti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La procedura non riguarda le imprese e i professionisti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec)

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

Risposta n. 120 del 11 ottobre 2024 - Conferimenti di partecipazione e vantaggio fiscale indebito

Il vantaggio fiscale indebito è rinvenibile nel risparmio derivante dalla combinata fruizione dei regimi cd. a realizzo controllato di cui all'art. 177 del Tuir e del regime di neutralità fiscale di cui all'art 172 del Tuir in luogo dell'applicazione della regola generale per cui il conferimento effettuato da persone fisiche non in regime d'impresa è operazione cd. realizzativa (come disposto dall'art 9 del Tuir al di fuori delle ipotesi regolate dall'artt. 177 del Tuir)

 

Risposta n. 199 del 10 ottobre 2024 – chiarimenti sulla installazione fotovoltaica per Onlus

Per ONLUS, OdV e APS il superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110%, indipendentemente dalla circostanza che tali soggetti abbiano costituito o meno autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili. Il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110% riferito all'intero impianto, pari a 96.000 euro, va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate.

 

Risposta n. 198 del 10 ottobre 2024 – niente credito d'imposta per investimenti in beni strumentali con il contratto di ''rent to buy''

Una società che intende ampliare la dotazione dei beni strumentali della propria azienda tramite un contratto di “rent to buy” non può fruire del bonus investimenti in beni strumentali nuovi riconosciuto, dalla normativa che lo disciplina, alla sola acquisizione in proprietà dei beni stessi. La fattispecie utilizzata dall’istante, invece, prevede l’immediato godimento del bene tramite il pagamento di un canone e successivamente l’obbligo di acquistarlo imputando al prezzo di vendita una parte del canone di affitto

Risposta n. 196 del 10 ottobre 2024 - trattamento fiscal degli investimenti peer to peer lending

E’ applicabile  agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società che non sono iscritte all'albo degli intermediari finanziari o che non sono istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d'Italia, la disciplina prevista per gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti di cui all'art 44 comma 1 lettera a ) del TUIR  l'esercizio dell'attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo.