Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Adeguato il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio scorso, il Decreto 21 maggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Attive, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente l’adeguamento del citato Fondo. Nel dettaglio – si legge sul provvedimento – “il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015”. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale devono essere considerati anche gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a domicilio (art. 2). Per tali soggetti, con esclusione dei dirigenti, il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Tra i destinatari della misura in oggetto sono ricompresi, dunque, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (art. 5).

 

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