Congedo parentale: cambiano le modalità per richiedere l’indennità maggiorata

Congedo parentale: cambiano le modalità per richiedere l’indennità maggiorata

Rilasciati dall’Inps gli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande e la lavorazione delle pratiche di congedo parentale dei lavoratori dipendenti con fruizione oraria e giornaliera e le relative istruzioni operative, alla luce della legge di Bilancio 2024. La Finanziaria, infatti, ha rafforzato l’istituto del congedo parentale elevando l’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. E innalzando, inoltre, all’80% per il solo 2024, l’indennizzo corrisposto per il secondo mese di congedo, pari al 60%. È quanto chiarisce l’Inps con il messaggio n. 2283 del 19 giugno scorso che, specifica il Direttore Generale Vicario Inps, Antonio Pone nel corso di Diciottominuti- Uno sguardo sull’attualità, “è a uso interno per gli operatori”; agli utenti sarà data, prossimamente, comunicazione con un successivo messaggio. Il flusso di acquisizione delle istanze di congedo – rende noto l'Inps – è stato modificato per consentire la richiesta di indennizzo con aliquota maggiorata accedendo, ad esempio, con le proprie credenziali digitali sul portale web dell’Inps. Per richiedere l'indennità con aliquota maggiorata è necessario spuntare con ‘SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”. La richiesta di indennità con aliquota maggiorata – ha ricordato l’Inps – è possibile per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione, per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2022. L’Istituto, poi, si è soffermato sulle modifiche apportate all’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile nell'area “Prestazioni a sostegno del reddito”. Per gestire la richiesta di indennità con aliquota maggiorata, sono state integrate anche la consultazione e la variazione delle pratiche. In particolare, i tab “Periodi”, “Dati Calcolo”, “Pagamenti”, “Dichiarazioni”, “Contatori” e “Periodi dichiarati”. Per quanto riguarda, invece, l’istruttoria e la verifica di decorrenza, la procedura ritiene accettabile la richiesta di indennità con aliquota maggiorata di periodi di congedo parentale con inizio a partire dal 1° gennaio 2023, se richiesta da lavoratori dipendenti genitori di figli per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità, alternativo o obbligatorio, come dipendenti del settore pubblico o privato sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. A tal proposito, l’Inps ha anche specificato le modalità di verifica dell’età/ingresso in famiglia, del congedo indennizzato, del periodo e capienza e dei flussi Uniemens. Nel messaggio, infine, si evidenzia che il pagamento delle pratiche di congedo maggiorato viene effettuato con imputazione ai conti previsti nelle circolari Inps n. 45 del 16 maggio 2023 e n. 57 del 18 aprile 2024 e si precisa come saranno gestite le pratiche definite prima dell'adeguamento della procedura e quelle indennizzate in tutto o in parte fuori procedura.

 

Notizie correlate: Congedo parentale 2024: conguaglio indennità con integrazione 80% nei flussi maggio-giugno - Congedo parentale 80% per il 2024: le istruzioni operative - Decontribuzione lavoratrici madri: la guida per accedere all’esonero