Deducibili i contributi per figli a carico versati a forme di previdenza complementare

Deducibili i contributi per figli a carico versati a forme di previdenza complementare

Un lavoratore di prima occupazione che nel 2019 ha aderito a una forma di previdenza complementare, per determinare l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi dovrà considerare quelli versati sia per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023, sia per l’adesione dei figli alla stessa forma previdenziale, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023. Così l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 76 del 22 marzo scorso, nella quale ha fornito chiarimenti a un istante sull’ambito applicativo della deducibilità dei contributi di previdenza complementare (art. 8, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005), soffermandosi sulle somme versate a favore dei soggetti fiscalmente a carico. Il citato comma 6 - ha ricordato l’Agenzia - stabilisce che ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sempre in merito all’ambito applicativo della norma in questione, l’Erario ha chiarito nella precedente risposta a interpello n. 30/2024 che l’adesione alla previdenza complementare va riferita a forme pensionistiche che consentono la deducibilità del reddito complessivo dei contributi versati e, conseguentemente, che l’ulteriore plafond di deducibilità va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla stessa forma previdenziale (art. 10, comma 1, lett. e-bis, del TUIR). Dunque, se in questi primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche il lavoratore di prima occupazione ha versato contributi per la propria posizione e anche per i familiari a carico (dedotti dal proprio reddito complessivo), anche tali somme concorrono alla determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità. 

 

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