In G.U. il D.Lgs. n. 179/2026 di adeguamento all’AI Act

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre scorso il D.Lgs. n. 179/2026, che adegua la normativa nazionale al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. In vigore dal prossimo 23 ottobre, il provvedimento interviene anche su lavoro, sicurezza, formazione professionale ed equo compenso. In particolare, le decisioni finali sulla costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possono essere affidate all'IA ma devono ricadere nella responsabilità di una persona fisica con potere effettivo e autonomo. In caso di violazione, le decisioni sono nulle. Il lavoratore può inoltre chiedere una motivazione comprensibile, che chiarisca il ruolo dell’IA e i parametri considerati. Restano escluse dalle decisioni finali sulla costituzione del rapporto le attività di ricerca e selezione delle candidature (art. 41). Per quanto riguarda la sicurezza, il Ministero del Lavoro coordina le misure di tutela connesse all’introduzione e all’uso dell’intelligenza artificiale. L’impiego di sistemi che incidono su organizzazione, ritmi produttivi, modalità della prestazione o processi decisionali rilevanti per la sicurezza deve rientrare nella valutazione dei rischi. Ai datori di lavoro spetta assicurare informazione e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione (art. 42). Sul fronte professionale, la formazione iniziale e continua degli Ordini dovrà includere percorsi sull’IA, con contenuti tecnici, giuridici e deontologici e un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua. I Consigli nazionali dovranno adeguare i regolamenti o gli atti organizzativi entro sei mesi dall’entrata in vigore (art. 47). Infine, l’utilizzo dell’IA potrà comportare una modulazione dell’equo compenso, secondo parametri legati alla classificazione di rischio del sistema impiegato. I relativi decreti dovranno essere integrati entro dodici mesi dall’entrata in vigore (art. 49).
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