DURF, nel calcolo ritenute su interessi e imposte estere

Ai fini del rilascio del DURF, nel calcolo della soglia del 10% dei ricavi o compensi, possono essere considerate anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d’imposta e, a determinate condizioni, le imposte pagate all’estero. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 174/2026, dedicata alla verifica del requisito previsto dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997. La norma consente alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici di evitare gli specifici obblighi previsti dall’articolo 17-bis in materia di ritenute presentando al committente il DURF. Tra le condizioni richieste figura l’aver effettuato, nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle relative dichiarazioni. Sul primo punto l’Agenzia ritiene che nel computo possano entrare anche le ritenute sugli interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi. Pur essendo materialmente versate dal sostituto d’imposta, infatti, rappresentano un prelievo tributario economicamente imputabile all’impresa. Via libera anche alle imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. Una conclusione che vale nonostante tali somme non transitino, direttamente o indirettamente, nel conto fiscale italiano. Secondo l’Amministrazione finanziaria sono comunque indicative dell’affidabilità fiscale dell’impresa e il relativo credito utilizzato per ridurre l’Ires dovuta in Italia rappresenta, nella sostanza, una modalità di versamento dell’imposta.
Notizie correlate: 730 precompilato, call center Entrate operativo sabato 19 e 26 settembre - Welfare aziendale: esenti le spese di istruzione pagate dal coniuge










