Welfare aziendale: esenti le spese di istruzione pagate dal coniuge

Welfare aziendale: esenti le spese di istruzione pagate dal coniuge

Le spese di istruzione rimborsate dal datore di lavoro nell’ambito del welfare aziendale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche quando sono state materialmente pagate dal coniuge del lavoratore. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 159/2026, relativa all’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Il caso riguarda alcuni dipendenti intenzionati a utilizzare il proprio credito welfare per ottenere il rimborso delle spese di istruzione sostenute per i figli, ma pagate dal coniuge attraverso un conto corrente a quest’ultimo esclusivamente intestato. L’Agenzia ricorda che, ai fini dell’esenzione, non è prevista una specifica modalità di pagamento. È però necessario che dalla documentazione risulti il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia di prestazione, così da verificare la riconducibilità della spesa alle finalità agevolative previste dalla norma. Resta esclusa la possibilità di beneficiare due volte dell’agevolazione: il dipendente o il coniuge non possono fruire di deduzioni o detrazioni fiscali per le spese già rimborsate in esenzione. Il datore di lavoro deve inoltre acquisire una dichiarazione sostitutiva che attesti che le stesse fatture non siano state e non saranno oggetto di ulteriori richieste di rimborso, anche presso altri soggetti.

 

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