Contratti di solidarietà, via al recupero dello sgravio contributivo

Pronte le istruzioni per poter usufruire dello sgravio contributivo collegato ai contratti di solidarietà (D.Lgs. n. 148/2015, art. 21, comma 1, lett. c)) a valere sulle risorse stanziate per il 2024. Sono ammesse al beneficio le imprese indicate nell’allegato al messaggio n. 2758/2026 dell’Inps e destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive adottati dal Ministero del Lavoro, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025. L’Istituto precisa che gli importi indicati nei decreti direttoriali rappresentano il limite massimo dell’agevolazione fruibile: possono essere conguagliate esclusivamente le somme effettivamente spettanti e le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 dicembre 2026. Indicata poi la procedura da attivare su iniziativa del datore di lavoro. La struttura territoriale Inps competente, verificata la sussistenza dei requisiti sulla base del decreto direttoriale di ammissione al beneficio, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”. Per recuperare le quote di sgravio spettanti, le imprese devono utilizzare il flusso UniEmens, valorizzando nell’elemento <CausaleACredito> il codice “L972” e indicando il relativo importo nell’elemento <ImportoACredito>. Le aziende che hanno sospeso o cessato l’attività devono invece utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.
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