Omessa dichiarazione IVA: le disposizioni per la liquidazione automatica

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 agosto 2026, ha definito l’attuazione della liquidazione IVA in caso di omessa dichiarazione annuale (art. 54-bis.1, d.P.R. 633/1972). L’Amministrazione finanziaria ricorda, innanzitutto, che si considera omessa anche la dichiarazione priva dei dati sulle operazioni attive necessari a calcolare il volume d'affari e sottolinea che il controllo incrocia i dati di fatture elettroniche, corrispettivi telematici, comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche e versamenti. Dall'imposta a debito si scomputano l’IVA a credito e i versamenti effettuati, escludendo il credito dell'anno precedente. Tutti i dati, evidenzia l’Agenzia, sono consultabili da contribuenti e intermediari direttamente online sul sito istituzionale nella sezione Fatture e Corrispettivi e nel Cassetto fiscale.
Se dai controlli emerge un’imposta dovuta, il contribuente viene informato tempestivamente tramite Pec o raccomandata A/R, e la comunicazione è comunque disponibile anche nel Cassetto fiscale. Nelle somme dovute sono compresi anche le sanzioni al 120% e interessi al 4% annuo. Una volta ricevuta la comunicazione si hanno 60 giorni per fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento potendo contare su una sanzione ridotta a un terzo e interessi al 3,5%. Il versamento va eseguito con modello F24, ma con divieto di rateazione e compensazione. Il mancato pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo delle somme a titolo definitivo, senza possibilità di compensazione.
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