Antiriciclaggio: nuove regole per accesso al Registro titolari effettivi

Antiriciclaggio: nuove regole per accesso al Registro titolari effettivi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026 il D. Lgs. n. 122 del 10 giugno 2026, che recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 e modifica la disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007. Il provvedimento, composto da tre articoli, entrerà in vigore il 23 luglio prossimo. Il decreto introduce una disciplina organica per l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, prevedendo differenti modalità di accesso per tre diverse categorie di soggetti: soggetti istituzionali, soggetti obbligati e portatori di legittimo interesse. Per i soggetti obbligati, tra cui i professionisti nei casi previsti dalla normativa antiriciclaggio, la consultazione sarà consentita esclusivamente a supporto dell’adeguata verifica della clientela. L’accesso richiede il preventivo accreditamento presso la Camera di commercio territorialmente competente e il pagamento dei diritti di segreteria. L’accreditamento, comunicato tramite Pec, avrà durata biennale e potrà essere rinnovato. Eventuali variazioni o la cessazione dello status di soggetto obbligato dovranno essere comunicate entro dieci giorni. In caso di incongruenze tra i dati presenti nel Registro e quelli acquisiti durante l’adeguata verifica, dovrà essere effettuata tempestivamente una segnalazione alla Camera di commercio. Il soggetto obbligato che consulta il Registro dovrà inoltre acquisire e conservare la prova dell’iscrizione del titolare effettivo o un estratto idoneo a documentarla. La consultazione non sostituisce la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo né l’adozione di misure adeguate al rischio rilevato. Le nuove modalità di accesso non saranno immediatamente operative. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, infatti, saranno aggiornate le specifiche tecniche e il disciplinare sulla protezione dei dati; successivamente il Mimit adotterà il provvedimento che sancirà l’operatività del sistema.

 

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