Sicurezza: chiarimenti su incompatibilità del RLS

Arrivano chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul tema dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Con la risposta a interpello n. 2/2026, il Dicastero ha infatti fornito specifiche relative alla compatibilità del ruolo di RLS con quello di Ufficiale di polizia giudiziaria dell’Organo di Vigilanza del Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) della stessa azienda. Nella risposta, i tecnici del Ministero sottolineano che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura interna al sistema aziendale di prevenzione che ha, tra gli altri, il ruolo di interlocutore degli organi di vigilanza. Il personale dell’organo di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria svolge, invece, “funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, esercitate in posizione di terzietà”. Per questo, nel caso proposto si delinea una “commistione di ruoli”.
In conclusione, nella risposta a interpello il Dicastero ricorda che le disposizioni in materia individuano ruoli, finalità e ambiti distinti e non sovrapponibili, “la cui eventuale coincidenza in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento”.
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