Torna la Cig per l’emergenza caldo

Torna la Cig per l’emergenza calore. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 dello scorso 26 giugno il D.L. n. 107/2026 in vigore dallo scorso 27 giugno, che contiene - oltre a disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e della direttiva UE 2024/1265 - una serie di norme in materia di interventi infrastrutturali. Tra queste figura l'articolo 6 che introduce specifiche tutele per la realizzazione delle opere infrastrutturali in situazioni di emergenza climatica.
Anche per il 2026 vengono previste deroghe nell'accesso agli ammortizzatori sociali per i settori dell'edilizia e affini in caso di sospensione o riduzione dell'attività, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, a causa di eventi climatici eccezionali e oggettivamente non evitabili. In queste ipotesi non si applicano il limite delle 52 settimane nel biennio mobile né il periodo di sospensione previsto per le imprese che hanno esaurito il plafond di integrazione salariale. È inoltre escluso il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro che richiedono il trattamento.
Novità anche per il settore agricolo, dove l'integrazione salariale prevista dall’articolo 8 della Legge n.457/1972 viene riconosciuta agli operai a tempo determinato e indeterminato, anche in caso di sospensione dell'attività limitata a metà giornata e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le giornate di integrazione, inoltre, non concorrono al limite massimo annuale di 90 giornate e sono considerate utili ai fini del calcolo della disoccupazione agricola. Per finanziare le misure il decreto stanzia 15,2 milioni di euro per il 2026, mentre all'Inps è affidato il monitoraggio, anche prospettico, della spesa per garantire il rispetto dei limiti finanziari.
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