Frontalieri, regime agevolato anche se la sede del datore è fuori area confine

Frontalieri, regime agevolato anche se la sede del datore è fuori area confine

La sede legale del datore di lavoro può trovarsi anche al di fuori dell'area di frontiera senza compromettere l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori frontalieri. È sufficiente, infatti, che l'azienda sia fiscalmente residente in Italia e che l'attività lavorativa sia svolta nell'area di frontiera. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 126/2026. Il caso riguarda un'informatrice farmaceutica fiscalmente residente in Svizzera, alle dipendenze di una società italiana con sede legale in Veneto, ma che svolge la propria attività quasi esclusivamente in Lombardia. Secondo l'Agenzia, l'Accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri, in vigore dal 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, richiede che il datore di lavoro sia residente nello Stato in cui viene prestata l'attività, senza imporre che la sede legale sia ubicata nell'area di frontiera. Ne consegue che la sede dell'azienda al di fuori delle Regioni di confine non preclude l'accesso al regime agevolato, purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dall'Accordo. Tra questi, ricorda l'Agenzia, rientrano la residenza fiscale del lavoratore in un Comune situato entro 20 chilometri dal confine, lo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente e il rientro, in linea di principio, quotidiano al proprio domicilio principale.

 

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