Trasformazione in STP: valido il costo rivalutato delle quote

Trasformazione in STP: valido il costo rivalutato delle quote

Il costo fiscalmente rideterminato delle quote detenute in un’associazione professionale resta valido anche dopo la trasformazione in una Società tra Professionisti costituita in forma di S.r.l. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 123/2026, sul trattamento fiscale delle partecipazioni detenute dai soci di un’associazione professionale che ha deliberato il passaggio a STP. Il caso riguarda un’associazione composta da undici soci persone fisiche, che nel gennaio 2026 ha deliberato la trasformazione in società tra professionisti nella forma della società a responsabilità limitata. Alcuni soci intendono rideterminare il costo fiscale delle quote detenute nell’associazione alla data del 1° gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 5 della L. n. 448/2001. Il chiarimento si inserisce nel quadro della neutralità fiscale prevista dall’articolo 177-bis del TUIR per le operazioni straordinarie degli studi professionali. Le Entrate ribadiscono che la trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti è un’operazione fiscalmente neutrale, che non comporta il realizzo di plusvalenze e che preserva integralmente i valori fiscali preesistenti. Questo vale anche per il costo delle partecipazioni dei soci, che continua a essere quello originario oppure, se più recente, quello rideterminato attraverso la procedura di rivalutazione.

 

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