Premi di produttività convertiti in welfare entro il limite di 5mila euro

Il nuovo limite di imponibile pari a 5mila euro introdotto dalla Manovra 2026 si applica anche quando il lavoratore sceglie di ricevere il premio di risultato sotto forma di servizi di welfare o fringe benefit. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E, emanata a seguito di alcuni quesiti interpretativi relativi alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione agevolata dei premi di produttività e delle somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili ai dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027. Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ripercorre l’evoluzione normativa avviata già con la legge di stabilità 2016 e, da ultimo, con l’articolo 1, comma 9, della Manovra 2026 stabilendo che, per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti nel biennio 2026-2027, l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota ridotta dell’1%, innalzando contestualmente il limite di imponibile ammesso al beneficio fiscale da 3mila a 5mila euro. Proprio quest’ultima modifica ha sollevato dubbi circa la possibilità di applicare il nuovo tetto anche nell’ipotesi prevista dal comma 184 della legge di stabilità 2016, che consente al lavoratore di sostituire il premio monetario con una delle prestazioni di welfare aziendale disciplinate dall’articolo 51 del Tuir. Le perplessità derivavano dal fatto che la legge di Bilancio 2026, nell’intervenire sull’aliquota e sul limite di imponibile, richiamava espressamente soltanto il comma 182 della stessa legge. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, la ratio dell’intervento normativo porta a ritenere che il nuovo limite di 5mila euro trovi applicazione anche quando il dipendente opti per la conversione del premio in benefit aziendali.
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