Agevolazione ricercatori esteri e requisito di residenza, i chiarimenti delle Entrate

Agevolazione ricercatori esteri e requisito di residenza, i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema degli incentivi previsti dal DL n. 78/2010 per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, chiarendo l’importanza del requisito della stabile residenza oltreconfine. Il tema è affrontato con la risposta a interpello 121/2026, nella quale si analizza il caso di un ricercatore di nazionalità giapponese che ha lavorato a Roma dal 2016 al 2025 fruendo del regime di esenzione IRPEF previsto dagli accordi tra l'ente di ricerca europeo presso cui lavorava e il Governo italiano. L’istituto di ricerca, che ha assunto il ricercatore nel 2026, e che ha posto l’interpello all’Amministrazione Finanziaria, sosteneva che tale periodo trascorso in Italia non configurasse residenza fiscale, in quanto il ricercatore, pur vivendo nel Paese, percepiva retribuzioni che non erano sottoposte alla fiscalità italiana.

Per l’Agenzia delle Entrate, invece, il requisito della stabile residenza all’estero, prima del ritorno in Italia nel 2026, non risulta soddisfatto. Infatti, a differenza di quanto previsto per i funzionari dell’Unione Europea dal Protocollo n. 7 sui Privilegi e le Immunità - che stabilisce il mantenimento del domicilio fiscale nel Paese d’origine per chi lavora al servizio dell’Ue - l’accordo tra l'Italia e l'istituto si limita a esentare gli stipendi dalle imposte dirette ma non contiene clausole specifiche sulla residenza fiscale. Poiché il ricercatore ha effettivamente mantenuto la dimora abituale e i propri interessi vitali in Italia per circa nove anni insieme alla famiglia, l’Agenzia ritiene quindi che egli non soddisfi il requisito della stabile residenza all’estero prima del suo contratto del 2026. Di conseguenza, l’attività svolta a partire dal 2026 non può beneficiare del regime agevolato previsto per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero e gli emolumenti devono essere interamente assoggettati a tassazione ordinaria.

 

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