Le Novità Normative della Settimana dal 4 maggio al 10 maggio 2026

Le Novità Normative della Settimana dal 4 maggio al 10 maggio 2026

INPS

Emergenza Eventi Meteorologici Calabria, Sardegna e Sicilia. Indennità “una tantum”

L’INPS, con circolare n. 53 del 7 maggio 2026, fornisce istruzioni relative all’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25 in favore dei professionisti che hanno dovuto sospendere le attività lavorative a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026.

La circolare individua la platea dei beneficiari dettagliando le categorie sopra citate e precisa che la misura è riconosciuta per il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (comunque non superiore a 3.000 euro pro capite). Per il periodo di fruizione dell’indennità non viene riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.

L’una tantum viene erogata dall’INPS previa richiesta da parte degli interessati, i quali potranno presentare una sola domanda per ciascun periodo oppure una domanda che cumula più periodi di sospensione.

Le domande devono essere inviate all’INPS entro il 20 giugno 2026 in via telematica, tramite i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto

 

Versamenti TFR al Fondo di Tesoreria: proroga dei termini al 16 luglio

L’Inps, con il messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026, comunica che a seguito della proroga dei termini di versamento del TFR al Fondo Tesoreria introdotta con l’art. 16 del Decreto 1° maggio pubblicato in G.U. n. 99 del 30 aprile 2026, i versamenti dovuti per le competenze da gennaio a giugno 2026, se corrisposti entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi e quindi non soggetti a sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive.

Il differimento dei termini è pensato a favore dei datori di lavoro che, per effetto della legge di Bilancio 2026, sono obbligati per la prima volta al versamento al Fondo di Tesoreria.

 

Fondo Tesoreria: aggiornate le istruzioni per gli agricoli

L’INPS, con Mess. 5 maggio 2026 n. 1493, fornisce nuove indicazioni operative per il calcolo della soglia dimensionale delle imprese agricole ai fini dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS, aggiornando e superando quelle già fornite lo scorso 24 aprile con il messaggio n. 1388.

 

INAIL

Lavoratori agricoli: nuove aliquote contributive infortuni e malattie professionali

L'INAIL, con la circolare n. 18 7 maggio 2026, recepisce le nuove misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

Stabilite dalla deliberazione INAIL n. 147 del 21 luglio 2025 e recentemente attuate dal DI 1° aprile 2026, le nuove tariffe hanno effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Soggetti interessati

Le nuove tariffe contributive si applicano a:

lavoratori dipendenti di aziende agricole o forestali dedite alla coltivazione, silvicoltura e allevamento;

lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Restano esclusi dalla tutela INAIL i dirigenti, i quadri e gli impiegati (iscritti all'ENPAIA), oltre agli imprenditori agricoli professionali (IAP).

 

Nuova disciplina rateazioni INAIL: fino a 60 rate per i debiti non iscritti a ruolo

Con la circolare n. 19 del 8 maggio 2026, l’INAIL pubblica le istruzioni sulla nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, attuativa dell’art. 23 della legge n. 203/2024 e del D.M. 24 ottobre 2025. La nuova regolamentazione supera il precedente limite di 24 rate e consente piani di dilazione fino a 36 rate per debiti fino a 500 mila euro e fino a 60 rate per importi superiori, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La circolare definisce requisiti, modalità di presentazione dell’istanza, competenze territoriali, cause di annullamento e revoca della rateazione, nonché i riflessi sulla regolarità contributiva e sul DURC.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Redditi di lavoro dipendente: chiarimenti sulle agevolazioni previsti dalla legge di bilancio 2025

Con due risposte alle Faq pubblicate lo scorso 30 aprile, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni relative alla spettanza delle agevolazioni previste dal Bilancio 2025

n particolare, il comma 4 ha introdotto una somma che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori il cui reddito complessivo non supera i 20mila euro. Il successivo comma 6 prevede un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda qualora il reddito complessivo sia superiore a 20mila ma non superiore a 40mila euro.

Con la prima Faq, l’Agenzia precisa che le due agevolazioni non spettano ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indicati all’articolo 50 del Tuir. Per espressa previsione normativa l’ambito applicativo della somma e della ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025 è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, a eccezione dei redditi da pensione di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49.

Ne consegue, pertanto, che i citati benefici non spettano in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50.

Con la seconda Faq, l’Agenzia approfondisce il caso della possibile spettanza delle agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2025 per i titolari di redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente qualificati ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Tuir. Si tratta, ad esempio, dei beneficiari delle indennità di disoccupazione, dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di maternità-malattia, eccetera. Considerato che per la determinazione della somma e dell’ulteriore detrazione previste dalla legge di bilancio 2025 rilevano i giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, del Tuir, precisa che tali benefici spettano laddove sui redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente sia riconosciuta la detrazione di cui al citato articolo 13, comma 1, del Tuir.