Le Novità Normative della Settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Recupero Ici enti non commerciali, dichiarazioni prorogate al 30 settembre
Gli enti non commerciali tenuti a presentare la dichiarazione telematica per il recupero dell’Ici relativamente al periodo dal 2006 al 2011 hanno più tempo per effettuare l’invio: il termine del 31 marzo 2026, infatti, è stato spostato al 30 settembre 2026. La proroga è stata stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2026, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo, che ha modificato il decreto del 23 dicembre 2025 per venire incontro alle difficoltà tecniche riscontrate dai contribuenti e dovute alla limitata disponibilità di software di mercato a supporto.
INPS
Domanda di riconoscimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti
L’INPS, con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026 fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2026, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai fini dell’accesso anticipato alla pensione nel 2027. Il provvedimento recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che estende anche al 2027 il blocco dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Sono inoltre precisati i requisiti anagrafici e contributivi, le modalità di presentazione delle domande e le conseguenze in caso di ritardo.
Variazione dell'interesse di dilazione e di differimento
L’INPS, con la circolare n. 39 del 2 aprile 2026, informa che, a decorrere dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38/2026, l’interesse di dilazione e di differimento è pari al tasso del 4,15 % annuo.
Il tasso del 4,15% annuo trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, di cui alla circolare n. 100 del 10 giugno 2025, non subiranno alcuna modifica.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.
Nuovo Bonus mamme: riesame delle domande
Con il messaggio n. 1187del 2 aprile 2026, l’INPS comunica il rilascio della funzionalità “Chiedi riesame” per le domande di nuovo Bonus mamme, l’integrazione al reddito prevista dall’articolo 6, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, a favore delle lavoratrici madri con due o più figli.
La funzionalità consente di presentare una richiesta di riesame per le domande che si trovano nei seguenti stati:
“Respinta”, per le quali è possibile richiedere il riesame dell’intera domanda;
“Accolta”, “Erogazione in corso” o “Conclusa”, esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali la richiesta del Bonus non è stata accolta (accoglimento parziale della domanda).
Attraverso la funzionalità è possibile correggere eventuali errori, integrare o modificare i dati già inseriti, aggiungere rapporti di lavoro e allegare documentazione a supporto, esclusivamente per i mesi oggetto di riesame.
La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della domanda oppure, se successiva, dalla data di pubblicazione del messaggio.
Cessione del quinto delle pensioni: tassi secondo trimestre 2026
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha indicato i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore dal 1° aprile al 30 giugno 2026.
L’INPS, con il messaggio 1° aprile 2026, n. 1168, indica:
-
i valori dei tassi da applicarsi nel periodo per i prestiti da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio e della pensione;
-
i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento.
Le modifiche sono operative dal 1° aprile 2026 e, per la classe di età "Maggiore di 79 anni", i tassi soglia coincidono con i tassi soglia di usura.
Operativo il Fondo interprofessionale Fondoformazione
L’INPS, con il messaggio n. 1147 del 31 marzo 2026, rende noto che, in base al decreto del Ministro del Lavoro 20 novembre 2025, al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua “Fondoformazione” è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stata rilasciata l’autorizzazione a finanziare piani formativi.
Per consentire l’adesione dei datori di lavoro interessati, è stato istituito il codice di adesione “FFOR”, da indicare nel flusso UNIEMENS.
Per i datori di lavoro agricoli, l’adesione al Fondoformazione avviene tramite la procedura DMAG-Unico, utilizzando la funzione “Fondi interprofessionali”, che consente l’adesione, la revoca o il cambio di Fondo.
L’adesione resta valida fino a esplicita revoca e non deve essere rinnovata negli anni successivi. In assenza di revoca del Fondo precedentemente scelto, non è possibile effettuare una nuova adesione.
SIISL: dall'INPS le istruzioni per la pubblicazione delle vacancy
L’INPS, con messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026, ha reso noto che dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro interessati e i loro intermediari possono applicare, in via sperimentale e a carattere non obbligatorio, le disposizioni dell’art. 14, D.L. n. 159/2025, secondo cui:
i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze possono pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL; anche le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate da datori di lavoro e soggetti abilitati e autorizzati tramite il SIISL;
Pertanto, dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro interessati e i loro intermediari possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell’art. 14, D.L. n. 159/2025, pubblicando, anche successivamente all’assunzione, una vacancy coerente sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla medesima assunzione correlata alla richiesta del beneficio contributivo, con le modalità indicate dall’Istituto.
L’INPS precisa che, fino all’adozione del D.M. che individuerà le modalità attuative, i benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, devono essere richiesti secondo le disposizioni di cui alle circolari e ai messaggi dell’INPS pubblicati in materia.
ISCRO e DIS-COLL: l'iscrizione in Gestione Separata non è requisito sostanziale
L’INPS, con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026 stabilisce che la mancata iscrizione formale alla Gestione Separata non blocca l'accesso a ISCRO e DIS-COLL, se i contributi risultano regolarmente versati. L'iscrizione è considerata requisito formale, non sostanziale; i lavoratori devono comunque regolarizzare la propria posizione.
MINISTERO DEL LAVORO
Proroga CIGS per cessazione dell’attività: le istruzioni dal Ministero
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 31 marzo 2026, ha pubblicato le istruzioni sulla misura di tutela del reddito per lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale, in base alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 172, Legge n. 199/2025, al D.L. n. 109/2018.
La norma prevede 2 possibili ipotesi, alternative tra loro, di proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività:
la prima pone l’accento sulla continuità dell’attività aziendale, chiedendo che in sede di accordo governativo venga presentato un piano che prevede «concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale»;
la seconda richiede «concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale», prevedendo la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, anche in presenza del MIMIT, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, qualora l’azienda abbia cessato o cessi la propria l’attività produttiva e rappresenti che vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento del personale in esubero, ponendo in rilievo il valore della salvaguardia occupazionale “consistente”, indipendentemente dalla continuità dell’attività aziendale.
Pertanto, l’azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all’esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero
AGENZIE DELLE ENTRATE
Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinciali
Con il provvedimento del 2 aprile 2026, l’Agenzia delle entrate dispone la soppressione dei conti correnti postali provinciali utilizzati per il pagamento dei tributi catastali e ipotecari. A partire dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute sono effettuati unicamente tramite modello F24. Di conseguenza è esclusa la riscossione diretta da parte degli Uffici provinciali –Territorio e l’annotazione a campione certo di tali somme.
Per quanto riguarda la gestione delle somme già versate e rimborsi, gli utenti che hanno ancora disponibilità sui conti provinciali possono usarle per 3 mesi (fino al 1° settembre 2026) per presentare atti di aggiornamento catastale. Dopo tale periodo, i residui possono essere richiesti a rimborso entro i due mesi successivi tramite piattaforma telematica.
Le somme non richieste vengono riversate all’Erario, ma è possibile chiederne il rimborso entro i termini di prescrizione, presentando apposita istanza all’Ufficio provinciale - Territorio.
Tutti i conti correnti postali provinciali intestati agli Uffici provinciali – Territorio saranno chiusi il 30 dicembre 2026
Cassa commercialisti: pronta la causale per l’F24
Con la risoluzione n. 13 del 1° aprile 2026 e operativa dal prossimo 4 maggio, L’Agenzia delle entrate istituisce una specifica causale contributo, che i commercialisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza (Cnpadc) dovranno utilizzare nel modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre che delle eventuali sanzioni e degli interessi.
L’Agenzia delle entrate ha, in tal modo, attuato la convenzione firmata nell’ottobre 2025, con la stessa Cassa, con la quale è stato esteso anche alla Cnpadc il sistema dei versamenti unitari e della compensazione previsto dal decreto legislativo n. 241/1997.
CFC, nuove regole per l’adesione
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 31 marzo 2026, riscrive le modalità di esercizio e revoca dell’opzione che consente di aderire al regime semplificato di tassazione delle imprese estere controllate (Controlled foreign companies) previsto dall’articolo 167, comma 4-ter, del Tuir.
Le nuove regole, che prendono il posto di quelle definite precedentemente dal provvedimento del 30 aprile 2024, seguono le modifiche introdotte dall’articolo 4 del Dl n. 84/2025 al regime, con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere. L’opzione consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllate
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Un agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 20252026 e intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato. La disposizione normativa che prevede la cessazione dell’accordo (articolo 21 lettera b-ter del Dlgs n. 13/2026), infatti, fa riferimento alle operazioni straordinarie realizzate da società o enti e quindi non riguarda gli imprenditori individuali, come chiarito anche dalla Faq n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito delle Entrate.
che qualora l'impresa abbia già fruito del credito d'imposta R&S e intenda beneficiare del Nuovo Patent Box in relazione ai medesimi costi, trova applicazione il meccanismo di recapture del credito d'imposta già fruito. In particolare, al fine della restituzione del credito d'imposta R&S, il soggetto beneficiario sarà tenuto a effettuare la nettizzazione della base di calcolo del credito d'imposta in questione alla luce dell'agevolazione ottenuta a valere sul Nuovo Patent Box.
Laddove sia lo studio sia i soci (il socio di maggioranza e il nuovo socio di minoranza) abbiano aderito al CPB, il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra studio e soci) non costituisce causa di esclusione dal CPB per lo studio, fermo restando che l'eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio, da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 20242025, costituirà causa di cessazione dal CPB (per lo studio) per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera bsexies), del D.lgs. n. 13/2024
L’agente immobiliare che realizza un minor reddito del 30% rispetto a quello previsto nel Concordato preventivo biennale, a causa dell’improvviso blocco dell'attività dell’unico committente con cui collabora per provvedimento giudiziario, può disapplicare gli effetti dell’accordo accettato.
Risposta n. 95 del 1° aprile 2026 - personale impiegato all'estero: il costo è deducibile dall'IRAP
La società italiana senza stabile organizzazione all’estero deve tassare in Italia tutto il valore della produzione, anche quello generato fuori dal Paese. In questo caso, i costi del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero possono essere dedotti dall’Irap, perché rientrano nella deduzione generale prevista dall’articolo 11 del decreto Irap (Dlgs n. 446/1997) per il lavoro a tempo indeterminato. La deduzione vale però solo se il costo è inerente all’attività e se davvero non esiste alcuna stabile organizzazione estera
Ai fini della territorialità IVA, le prestazioni di supporto logistico (sicurezza, accoglienza, booking) rese da un'agenzia italiana a un committente extra-UE per un evento in Italia non rientrano nell'articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del DPR n. 633/72. La rifatturazione dei costi segue il principio dell'identità oggettiva tipico del mandato senza rappresentanza
Risposta n. 89 del 31 marzo 2026 - Errori contabili: la rilevanza fiscale
In caso di fusione per incorporazione, la correzione dell’errore contabile, commesso dall’incorporata in relazione all’esercizio precedente l’incorporazione, nel bilancio 2025, è civilisticamente corretta e legittima, ma non può produrre effetti fiscali immediati se l’errore è stato qualificato come rilevante. L’unica strada consentita dalla normativa è una dichiarazione integrativa riferita al 2024, sia ai fini Ires sia ai fini Irap.
Risposta n. 90 del 31 marzo 2026 -distribuzione non proporzionale di utili
Quando l’utile è ripartito in modo non corrispondente alla partecipazione al capitale sociale, solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva
In caso di scostamento tra utile percepito e quota di partecipazione al capitale sociale, il trattamento fiscale segue la finalità dell’operazione
Risposta n. 88 del 30 marzo 2026 - Il gruppo Iva non può compensare i crediti delle singole società
L’Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità per un gruppo Iva di cedere al consolidato nazionale l’eccedenza a credito Iva maturata: poiché la soggettività fiscale è distinta, la compensazione tra crediti Iva del gruppo e debiti del consolidato non è consentita.
L’eccedenza a credito maturata dal primo non può essere compensata con debiti e crediti maturati da un diverso soggetto, anche se è un partecipante al gruppo, compreso il “Rappresentante”
il contribuente, il quale ha aderito nel 2023 al concordato preventivo biennale in qualità di forfettario, perde gli effetti del Cpb nel 2024 qualora, nello stesso anno, superi la soglia di ricavi o compensi pari a 150mila euro. Il superamento di tale limite integra, infatti la causa di cessazione prevista dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del Dlgs n. 13/2024. La circostanza che il contribuente abbia optato, nel 2024, per il regime semplificato non modifica questo esito, poiché ciò che conta è la qualificazione soggettiva con cui egli ha aderito al concordato.
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA
Payback dei dispositivi medici, modalità di recupero dell'Iva
L’Agenzia delle entrate, con la risposta alla consulenza giuridica n. 7 del31 marzo 2026, fornisce chiarimenti sulla detrazione dell’Iva relativa ai versamenti effettuati a titolo di payback sui dispositivi medici. Si tratta del diritto a recuperare l’imposta, riconosciuto alle imprese che cedono tali dispositivi agli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale regionale in considerazione del fatto che sono tenute a partecipare al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti relativi al 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo quanto previsto dall’articolo 9ter del Dl n. 78/2015.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in attesa di una specifica comunicazione da parte delle Regioni e Province autonome, le aziende fornitrici di dispositivi medici, a fronte della detenzione delle fatture di vendita relative a dispositivi medici, possono determinare l’IVA in maniera analitica con un criterio di riparto percentuale per aliquote. In pratica, per il computo degli importi occorre calcolare per ogni aliquota IVA l’incidenza del relativo fatturato rispetto a quello totale.
Inoltre ha confermato che, al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 ad uso interno. La stessa non deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio, considerata la mancanza di identità soggettiva tra l’ente acquirente e l’ente territoriale destinatario del riversamento.










