Trasformazione in STP, sì all’utilizzo delle ritenute riattribuite

Trasformazione in STP, sì all’utilizzo delle ritenute riattribuite

In caso di trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti, le ritenute d’acconto eventualmente riattribuite dagli associati e rimaste eccedenti rispetto alle imposte dovute dall’associazione possono essere utilizzate dalla STP sotto forma di credito. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 85/2026, relativa al passaggio di uno studio associato di consulenti del lavoro a STP S.r.l. con decorrenza 1° gennaio 2026. Nel caso esaminato, l’istante ha chiesto se i soci, in sede di dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025, possano ancora riattribuire all’associazione le ritenute non utilizzate, nonostante il successivo passaggio alla STP e il conseguente assoggettamento della nuova società al reddito d’impresa. L’Agenzia richiama sul punto il principio di neutralità fiscale previsto per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, evidenziando che la trasformazione non interrompe la continuità delle posizioni attive e passive del soggetto trasformato. Per questo, le ritenute residue potranno essere ritrasferite allo studio associato ed esposte nell’ultima dichiarazione riferita al periodo d’imposta precedente alla trasformazione. Se eccedenti rispetto alle imposte dovute, tali somme potranno poi essere utilizzate dalla STP come credito in compensazione tramite modello F24.

 

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