Domicilio digitale: niente bollo per comunicare Pec amministratore

Domicilio digitale: niente bollo per comunicare Pec amministratore

Per la comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori soggetti all’obbligo previsto dalla legge non è dovuta l’imposta di bollo. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’ interpello n. 67/2026, spiegando che l’esenzione vale anche per le eventuali successive variazioni. In questo caso, però, solo se la pratica contiene esclusivamente l’indicazione della PEC dell’amministratore e riguarda i soggetti espressamente individuati dalla norma.

L’Agenzia osserva che, in via generale, le domande, le denunce e gli atti trasmessi telematicamente al Registro delle imprese rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta di bollo. Tuttavia, l’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 già prevede l’esenzione per l’iscrizione del domicilio digitale dell’impresa e per le successive variazioni. Richiamando anche la risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013, l’Amministrazione Finanziaria ricorda, inoltre, che tale regime era già stato riconosciuto anche per le iscrizioni richieste dalle imprese individuali. Per questo, le Entrate ritengono che l’esenzione possa essere estesa anche alla comunicazione della Pec degli amministratori obbligati, evitando così un trattamento disomogeneo rispetto a un adempimento che risponde alle stesse esigenze di ufficialità, tracciabilità e sicurezza.

 

Notizie correlate: Collegamento Pos/registratori di cassa: via alla procedura online - Approvato il modello 770/2026 - Approvati i modelli 730/2026 e le relative istruzioni