Piccola colonia e compartecipazione familiare: aggiornate le istruzioni amministrative

Aggiornate dall’Inps le istruzioni amministrative in materia di contribuzione per i contratti di piccola colonia e compartecipazione familiare. Lo comunica lo stesso Istituto con la circolare n. 21/2026 con cui chiarisce natura giuridica, requisiti e gestione previdenziale delle due tipologie contrattuali. Pur essendo stati in gran parte superati dalla riforma dei contratti agrari del 1982, questi rapporti restano validi se rispettano condizioni precise. La piccola colonia è ammessa quando il fondo sia “intrinsecamente insufficiente” a garantire un reddito autonomo d’impresa e richieda meno di 120 giornate lavorative annue, secondo i parametri ministeriali. Se tale soglia viene superata, il contratto deve essere riqualificato come affitto agrario oppure, in assenza di rischio d’impresa, come lavoro subordinato. Diversa la compartecipazione stagionale, che riguarda una singola coltura e ha durata limitata al ciclo biologico della pianta. Si configura come esercizio associato dell’attività agricola, con ripartizione di prodotti e utili e assunzione del rischio da parte di entrambi i contraenti. Se manca la qualifica di imprenditore agricolo o l’effettiva partecipazione al rischio, il rapporto viene riqualificato. Sul piano previdenziale, si legge nel documento di prassi, piccoli coloni e compartecipanti familiari sono equiparati agli operai agricoli a tempo determinato ai fini dell’iscrizione negli elenchi e dell’accesso alle prestazioni, come disoccupazione agricola, malattia e maternità. Il rapporto previdenziale è autonomo rispetto a quello civilistico e richiede una denuncia telematica entro 30 giorni dalla stipula. L’efficacia cessa al 31 dicembre di ogni anno e, per la piccola colonia, va rinnovata entro il 30 gennaio se prosegue. Fondamentale l’onere documentale: la denuncia è valida solo con contratto scritto e registrato all’Agenzia delle Entrate oppure stipulato con l’assistenza sindacale. In mancanza, le giornate non sono accreditate. La contribuzione, infine, è calcolata su base presuntiva, applicando i valori medi provinciali di impiego di manodopera, validi sia per l’IVS sia per le prestazioni temporanee.
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