AdI: stop al mese di sospensione dopo le 18 mensilità

La Manovra 2026 modifica la disciplina dell’Assegno di Inclusione. L’articolo 1, comma 158, della L. n. 199/2025 sostituisce, infatti, il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 48/2023; a partire dal 1° gennaio 2026 non si prevede più il periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi. Di conseguenza, le famiglie beneficiarie possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento. Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 640/2026 in cui precisa che il beneficio economico in oggetto viene corrisposto per la prima mensilità di rinnovo per un importo pari al 50% del beneficio economico rinnovato. L’istanza di rinnovo, con decorrenza di pagamento della prima mensilità a marzo 2026, scadrà alla fruizione della dodicesima mensilità, vale a dire con le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027. L’altra novità introdotta riguarda il contributo straordinario aggiuntivo dell’AdI. Anche le famiglie che hanno presentato domanda di rinnovo dopo la fruizione della diciottesima mensilità, avvenuta a novembre 2025, spetta il contributo aggiuntivo, pari all’imposto della prima mensilità di rinnovo, “comunque non superiore a 500 euro”. La Manovra interviene, infine, sulle risorse destinate alla misura: incrementati i fondi per l’AdI a partire dal 2026, con stanziamenti crescenti negli anni successivi.
Notizie correlate: Forum Lavoro/Fiscale 2026: rivedi gli interventi - AdI: disponibili due nuovi strumenti per beneficiari e operatori - Assunzioni intermediate SFL e ADI: la guida per i delegati della Fondazione Lavoro










