Decreto Sicurezza, l’INL riepiloga le novità

Decreto Sicurezza, l’INL riepiloga le novità

Per l'impresa o il lavoratore autonomo privi di patente a crediti o con crediti inferiori al limite di quindici punti la sanzione amministrativa sale a 12mila euro e si applica per le violazioni commesse già dal 31 ottobre 2025. È una delle modifiche apportate in materia di sicurezza sul lavoro dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, sui cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa il punto con la circolare n.1/2026, fornendo chiarimenti sui profili già operativi e sulle misure che richiedono decreti attuativi. Dopo aver ribadito la necessità di orientare le ispezioni nei confronti dei datori che svolgono attività in regime di subappalto, pubblico e privato, avvalendosi delle informazioni disponibili anche nelle banche dati degli appalti in agricoltura e della logistica, l'INL passa in rassegna le modifiche più rilevanti intervenute in tema di badge di cantiere - ribadendo che questo non sostituisce la tessera di riconoscimento e sarà obbligatorio anche per le imprese con attività a rischio più elevato - e patente a crediti, ricordando quanto già anticipato con la nota del 22 gennaio scorso in materia di decurtazione per lavoro nero. Per poi richiamare le nuove disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie e sulla notifica preliminare nei cantieri (art. 99 e Allegato XII D.Lgs. n. 81/2008), che ora deve indicare anche quali imprese operano in regime di subappalto, oltre al codice fiscale o alla partita IVA, chiarendo che la modifica è immediatamente operativa e vale, quindi, anche per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025. Sul piano della prevenzione, nel documento di prassi si evidenzia l’introduzione della programmazione di misure per prevenire condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro e si richiama, inoltre, l’attenzione del datore a mantenere efficienti - attraverso l’individuazione nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) - anche quegli indumenti da lavoro che assumono la caratteristica di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Novità anche sulla formazione: viene esteso l’aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, sostituendo il libretto formativo con il fascicolo elettronico sociale e lavorativo per l'aggiornamento delle competenze acquisite. Mentre per le imprese turistico-ricettive e i pubblici esercizi la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori in somministrazione potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione. La circolare, infine, richiama le modifiche apportate agli obblighi del medico competente e alla possibilità di sottoporre a visita medica il lavoratore in caso di sospetta assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.  

 

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