Codice Terzo Settore: le istruzioni delle Entrate sulla nuova disciplina fiscale

Pubblicata sul sito delle Entrate la circolare n. 1/E, con cui l’Amministrazione finanziaria fornisce le prime indicazioni operative sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore. A darne notizia è la stessa Agenzia con un comunicato stampa diffuso lo scorso 19 febbraio. Il documento chiarisce, in particolare, le modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), i nuovi criteri per qualificare come commerciali o meno le attività di interesse generale e le principali novità in materia di Iva. Ampio spazio è dedicato alle Onlus, considerato che il Codice ha previsto l’abrogazione della relativa anagrafe. Gli enti iscritti allo scorso 31 dicembre che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo Settore devono presentare domanda entro il prossimo 31 marzo, allegando atto costitutivo, statuto adeguato alla nuova disciplina e gli ultimi due bilanci approvati. In caso di accoglimento, la qualifica di Ets decorre dall’inizio del periodo d’imposta. Tra i passaggi più rilevanti figurano i criteri per stabilire quando un’attività di interesse generale sia non commerciale ai fini Ires. Il principio generale prevede che l’attività sia considerata non commerciale se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È, tuttavia, ammesso un margine di tolleranza: lo scostamento può arrivare fino al 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi senza far perdere la qualifica di non commercialità. Per gli enti con proventi inferiori a 300 mila euro, la verifica può essere effettuata in modo unitario. La circolare fornisce infine indicazioni sui regimi di tassazione semplificata. Per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario. Poiché il 2026 rappresenta il primo anno di applicazione, potranno accedervi gli enti che prevedono di conseguire proventi commerciali non superiori a 85 mila euro nello stesso periodo d’imposta.
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