Compensi in natura e differiti: il trattamento fiscale corretto

Il regime convenzionale sostituisce integralmente la determinazione analitica del reddito di lavoro dipendente. Ne consegue che ogni componente aggiuntiva (incluse erogazioni in natura, premi e compensi differiti) non è soggetta a tassazione autonoma, se maturata in periodi nei quali il reddito è stato determinato secondo il criterio convenzionale. A ribadirlo l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 37/2026. Il documento chiarisce il trattamento fiscale di compensi in natura e differiti maturati durante periodi di lavoro all’estero assoggettati al regime delle retribuzioni convenzionali. Il caso riguarda un dirigente italiano, fiscalmente residente in Italia, che tra il 2016 e il 2022 ha lavorato in via esclusiva all’estero per una società estera, maturando stock option e performance shares poi esercitate nel 2024 e nel 2025. Per gli anni trascorsi fuori dall’Italia, il contribuente aveva applicato l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, che consente di determinare il reddito di lavoro dipendente sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale, a condizione che l’attività sia svolta all’estero in modo continuativo ed esclusivo e con permanenza superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Il dubbio riguardava la tassazione dei fringe benefit legati ai piani azionari; se, nello specifico, i proventi derivanti dall’esercizio delle stock option nel 2024 e dall’assegnazione gratuita delle azioni nel 2025 dovessero essere tassati nuovamente oppure considerarsi già assorbiti nella base imponibile forfetaria. Richiamando precedenti documenti di prassi, l’Agenzia conferma che il criterio convenzionale prende il posto del calcolo ordinario del reddito. Di conseguenza, i benefit relativi alle stock option maturate tra dicembre 2016 e giugno 2019 e alle performance shares con periodo 2022-2025 non devono essere ulteriormente tassati. Resta invece imponibile la quota di stock option maturata prima dell’applicazione del regime, ossia nei mesi iniziali del 2016.
Notizie correlate: Adempimento collaborativo: spazio anche alle Pmi con un sistema di controllo del rischio fiscale - Precompilata Iva, la sperimentazione continua nel 2026 - Assistenza sanitaria integrativa: contributi non imponibili per lavoro cessato










