Professionisti: le istruzioni Inps sulla ricongiunzione contributiva

I professionisti possono ora ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps e le casse professionali. Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Inps interviene in modo decisivo sulla ricongiunzione, recependo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e superando il precedente indirizzo amministrativo. Il documento di prassi chiarisce che i liberi professionisti iscritti alle Casse privatizzate possono chiedere la ricongiunzione dei periodi contributivi maturati nella Gestione separata Inps e viceversa, ai sensi della legge n. 45/1990. Viene così riconosciuto un principio di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa, anche in presenza di sistemi di calcolo pensionistico differenti. Per la ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata verso le Casse professionali continuano ad applicarsi i criteri ordinari previsti dalla normativa vigente. Più articolate, invece, le indicazioni per la ricongiunzione in entrata nella Gestione separata: i periodi trasferiti sono valutati esclusivamente con il sistema contributivo e l’onere è determinato con il cosiddetto “calcolo a percentuale”, applicando l’aliquota IVS in vigore alla data della domanda sulla retribuzione di riferimento degli ultimi dodici mesi. L’Inps precisa inoltre che non è ammessa la ricongiunzione parziale e che restano esclusi i periodi già utilizzati per la liquidazione di una pensione o anteriori all’istituzione della Gestione separata. I contributi ricongiunti producono effetti retroattivi ai fini del diritto a pensione, mentre la rivalutazione del montante decorre dalla data di presentazione della domanda. Le nuove disposizioni si applicano non solo alle domande presentate dopo la pubblicazione della circolare, ma anche a quelle già inoltrate e ancora pendenti.
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