Contributi figurativi in aspettativa: ecco cosa serve

Per ottenere il riconoscimento dei contributi figurativi in favore dei lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, collocati in aspettativa non retribuita perché chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, è indispensabile un provvedimento scritto di collocamento in aspettativa, datato e firmato dal datore di lavoro, con data antecedente all’inizio dell’aspettativa. Il beneficio non spetta a chi viene assunto dopo l’inizio del mandato pubblico o sindacale. Lo chiarisce l’Inps con il messaggio n. 3505 del 21 novembre scorso, che fornisce chiarimenti ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996. L’Istituto precisa che, quando il primo provvedimento di aspettativa è già agli atti, per attestare la prosecuzione del periodo è sufficiente una dichiarazione del datore di lavoro che confermi il permanere della situazione originaria o della proroga. Nei casi eccezionali in cui il provvedimento scritto risulti irreperibile, il datore può produrre una dichiarazione motivata corredata da documenti idonei (buste paga, Libro unico del lavoro, libro matricola), che però non bastano da soli a fondare il diritto all’accredito. Il riconoscimento della contribuzione figurativa – si legge nel documento di prassi - riguarda tutte le cariche sindacali formalmente conferite secondo statuto – non solo quelle apicali – e che l’elemento decisivo è la regolarità formale dell’investitura, non la verifica dell’attività concretamente svolta, in linea con l’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
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