Rimborsi chilometrici ai professionisti da assoggettare a ritenuta d’acconto

I rimborsi chilometrici riconosciuti ai professionisti dal committente non sono automaticamente esclusi dal reddito imponibile e devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 270/2025 pubblicata il 23 ottobre 2025. Il caso riguarda un professionista che aveva fatturato, oltre ai compensi, un rimborso per spese di trasporto calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa pattuita, con indicazione separata in fattura. Il professionista chiedeva se tali rimborsi potessero essere esclusi dalla ritenuta d’acconto, pur non avendo scontrini o fatture di terzi a giustificazione della spesa, ma solo un prospetto dettagliato degli spostamenti. L’Agenzia ricorda che la nuova disciplina sui rimborsi spese per autonomi, prevista dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024), entrerà a regime da quest’anno, con l’obiettivo di evitare l’imposizione su somme che non generano effettivo reddito per il professionista. Tuttavia, perché i rimborsi non concorrano al reddito occorre che siano addebitati analiticamente e documentati puntualmente tramite elementi che dimostrino tipologia, costo effettivo e riferibilità all’incarico professionale. Nel caso concreto, l’Agenzia ritiene che il criterio chilometrico pattuito, pur oggettivo, non garantisca la prova del costo reale sostenuto, quindi non realizza il requisito dell’“analiticità”. Di conseguenza, tali somme devono concorrere al reddito autonomo e subire la ritenuta prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
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