Lavoro agile: sanzionato il datore senza informativa sulla sicurezza

Novità in arrivo per i datori di lavoro con dipendenti in modalità agile: dal prossimo 7 aprile scatteranno sanzioni in caso di mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È una delle novità della legge annuale sulle piccole e medie imprese (L. n. 34/2026), che ha reso perentorio un obbligo già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017, introducendo un regime sanzionatorio. Le sanzioni vanno dall’arresto da due a quattro mesi fino ad ammende che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Come evidenziato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’ultimo approfondimento dal titolo “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi”, l’intervento normativo (art. 11, L. n. 34/2026) si inserisce nel processo di adattamento della disciplina prevenzionistica alle trasformazioni del lavoro, in particolare alla diffusione del lavoro agile. In contesti in cui la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali e senza controllo diretto, si rafforza il ruolo dell’informazione, della consapevolezza e della responsabilizzazione del lavoratore. Il legislatore non introduce un nuovo obbligo, ma ne potenzia l’efficacia, includendo la violazione tra quelle sanzionate dal D.Lgs. n. 81/2008. L’informativa, da fornire almeno annualmente, deve indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro, compreso l’uso dei videoterminali. L’approfondimento propone anche indicazioni operative e un modello di informativa per supportare le aziende nell’adeguamento alle nuove disposizioni.
Leggi l’approfondimento
Notizie correlate: In GU la legge sulle PMI: focus su ricambio generazionale e sicurezza - Smart working: no alla geolocalizzazione del lavoratore - Lettere di compliance ISAC: cosa fare?










