NASpI anche al padre dimesso dopo il congedo obbligatorio

NASpI anche al padre dimesso dopo il congedo obbligatorio

La prestazione di disoccupazione NASpI spetta anche al padre che si è dimesso, entro il primo anno di vita del bambino, dopo aver fruito del congedo di paternità obbligatorio. L’INPS, con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, fornisce alle proprie sedi territoriali le necessarie istruzioni amministrative in materia di accesso alla NASpI nell’ipotesi sopra rappresentata. L’Istituto, richiamando il D. Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha ricordato che al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della genitorialità è stato introdotto il congedo di paternità obbligatorio e ha esteso altresì il divieto di licenziamento al medesimo lavoratore che ha fruito del congedo stesso. Più precisamente, il padre lavoratore è tenuto dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa. Il D. Lgs. n. 105/2022, integrando le disposizioni già contenute nel D. Lgs. n. 151/2001, estende, come anticipato, il divieto di licenziamento del padre lavoratore fino al compimento del primo anno di vita del bambino non solo nell’ipotesi del congedo in alternativa alla madre, ma anche nel caso di congedo obbligatorio. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo tutelato, l’Istituto precisa che non vi sono differenze derivanti dalla fruizione del congedo alternativo alla madre o del congedo obbligatorio: né padre né madre lavoratori sono tenuti al preavviso e hanno diritto alla percezione della NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento – e respinte nelle more di pubblicazione della suddetta circolare – possono essere oggetto di riesame su istanza del lavoratore dimessosi, da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

 

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