Stop alle attività anche con un solo lavoratore in nero

Stop alle attività anche con un solo lavoratore in nero

Basta un solo lavoratore in nero a far scattare la sospensione dell’attività aziendale. Nonostante il D.Lgs. n. 81/2008 (articolo 14, comma 4) disponga che i provvedimenti di blocco temporaneo delle attività “per le ipotesi di lavoro irregolare non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”, gli stessi vanno adottati in presenza di “gravi violazioni di natura prevenzionistica, compresa la mancanza del Dvr (documento valutazione rischi) o della nomina del Rspp (responsabile servizio prevenzione e protezione). A precisarlo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota protocollare n. 162/2023 dello scorso 24 gennaio redatta d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il D.Lgs. n. 146/2021, come noto, ha modificato l’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, disponendo che il provvedimento di sospensione si debba adottare quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti irregolare e nel caso di gravi violazioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro. In buona sostanza – fa sapere l’Ispettorato – l’eccezione che preserva le aziende dalla sospensione delle attività non trova applicazione se vengono violate le norme sulla sicurezza, come appunto la mancanza del documento citato e la mancata nomina del responsabile. E ciò perché si tratta di violazioni che da sole giustificano la chiusura temporanea dei cancelli dell’azienda. L’Ispettorato infine ricorda che nel caso in cui non sia adottato il provvedimento cautelare in applicazione della deroga in questione, “il personale ispettivo dovrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore fino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo sanzionatorio”.

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