Le Novità Normative della Settimana dal 16 al 22 gennaio 2023

Le Novità Normative della Settimana dal 16 al 22 gennaio 2023

Convertito in legge il decreto “Aiuti - quater”

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023, la Legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd. decreto “Aiuti-quater”)

Le principali tematiche toccate dal testo riguardano:

  • per le imprese la proroga del periodo di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022 (possibilità di utilizzo in compensazione mediante F24 fino al 30 settembre 2023)
  • la riduzione delle aliquote accisa e IVA sui carburanti;
  • l'aumento del limite (da 600 euro a 3.000 euro) relativo all'esenzione dei fringe benefit ai dipendenti;
  • l'aumento da 4 a 5 possibili cessioni dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi per i quali si è optato per la cessione o per lo sconto in fattura;
  • anche le PMI e le start up innovative potranno accedere alle risorse del Fondo di sostegno per il venture capital.

 

 

INPS

Indennità un tantum lavoratori autonomi: modalità del riesame

L’INPS, - con il messaggio n. 317 del 19 gennaio 2023,  ha reso note le istruzioni sulle modalità di riesame delle domande in merito all’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

In caso di rifiuto della domanda, il termine per proporre istanza di riesame è di 90 giorni (decorrenti dal 19 gennaio 2023, ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.

L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

 

Prestazioni occasionali e libretto famiglie le regole dal 2023

L'INPS, con circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, ha pubblicato le indicazioni in merito all’applicazione delle nuove norme introdotte dall’articolo 1, e , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), in materia di prestazioni occasionali.

Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore ad € 10.000 per anno civile.

I limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore ad € 10.000;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore ad € 2.500.

Tali limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.

 

Ammortizzatori sociali - Contributi dovuti dalle aziende  per il 2023

L’INPS, con messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023,  ha reso disponibili alcuni chiarimenti sulla natura contributiva degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

La riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall’art. 1, comma 219, legge n. 234/2021 , era limitata all’anno 2022.

Sul piano operativo, dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.

 

 

Rilascio della nuova versione del simulatore “Pensami” (PENSione A MIsura)

L’INPS, con il messaggio n. 298 del 18 gennaio 2023, comunica il rilascio della nuova versione del servizio “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore di scenari pensionistici dell’INPS al quale si accede senza registrazione.

Inserendo pochi dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce le informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione, ma non gli importi delle prestazioni.

 

Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2022

Con la circolare INPS 17 gennaio 2023, n. 5 l’Inps fornisce le indicazioni per la compilazione degli elenchi nominativi, per il 2022, dei braccianti agricoli destinatari del beneficio del “trascinamento delle giornate”.

Questo beneficio prevede che i braccianti agricoli iscritti negli elenchi dei comuni colpiti da calamità eccezionali o avversità atmosferiche possono ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate lavorative aggiuntive a quelle prestate presso gli stessi datori di lavoro, necessarie a raggiungere il numero di giornate effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici.

Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati, per almeno cinque giornate nel 2022, presso un’impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, decreto legislativo 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le aziende dovranno trasmettere la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite gli intermediari, tramite il servizio online "Dichiarazione calamità (Aziende agricole)", entro il 24 febbraio 2023.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture dell’Istituto il modulo SC95.

 

Ammortizzatori sociali proroghe e novità per il 2023

L’INPS, con la  n. 4 del 16 gennaio  del 2023,  fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie, alla luce delle misure previste dalla legge di Bilancio 2023 e del decreto Milleproroghe. In particolare, il documento esamina le misure previste per le aree di crisi industriale complessa, i call center, le aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, le aziende sequestrate o confiscate, le imprese con rilevanza economica strategica, i Fondi di solidarietà bilaterali. Vengono, inoltre, esaminate le novità in materia di congedo parentale.

 

Entro il 21 febbraio 2023, comunicazione all’INPS dei fringe benefit erogati nel 2022 al personale cessato dal servizio

Con il messaggio n. 263 del 16 gennaio 2023, l'INPS fornisce indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta

Al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2023 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Lotteria degli scontrini istantanea, le istruzioni per adeguare i registratori

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 18 gennaio 2023, dispone le modalità di adattamento, nuove specifiche tecniche e nuove scadenze. , per velocizzare il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato, che memorizzano e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri a seguito delle modifiche della “Lotteria degli scontrini” diventa anche “istantanea”.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

Risposta n. 35 del 16 gennaio  2023 -  Credito d'imposta canone di locazione

le società che esercitano anche altre attività oltre quella di commercio al dettaglio possono beneficiare del credito d'imposta previsto dal decreto “Rilancio”, se dall'attività al dettaglio siano derivati nel 2019 ricavi superiori a 5 milioni di euro. Inoltre, la società deve verificare se il fatturato di tutti gli esercizi al dettaglio, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

 

Risposta n. 36 del 16 gennaio  2023 - IVA – Nesso di accessorietà tra servizio di trasporto e l'operazione principale di cessione dei beni

Sussiste il “nesso di accessorietà” fra la cessione di una scatola comprensiva degli ingredienti per preparare una pietanza e il relativo trasporto. Tale circostanza comporta che entrambe le operazioni scontino la medesima aliquota Iva al 10 per cento.

 

Risposta n. 45 del 17 gennaio  2023 – contributo a fondo perduto perequativo

per calcolare il contributo perequativo nel rispetto di ogni altro requisito previsto, è necessario far riferimento esclusivamente ai propri dati contabili e fiscali, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei compensi per l'accesso al contributo, che dovrà avvenire considerando i compensi 2019, che per quanto concerne la determinazione del peggioramento del risultato economico dell'anno di imposta 2020 rispetto al 2019, da effettuare facendo riferimento ai dati indicati nel rigo RE21 del modello Redditi SP, anni di imposta 2019 e 2020.

 

Risposta n. 51 del 17 gennaio  2023 - Applicabilità del regime speciale OSS per le cessioni a distanza intracomunitarie

la cessione dei beni, acquistati online e successivamente spediti da negozi italiani ai domicili di privati di consumatori europei, si qualifica come vendita a distanza intracomunitaria. Gli adempimenti Iva possono essere assolti tramite OSS. Inoltre, la circostanza che i beni siano spediti in un altro Stato europeo dal magazzino italiano con identificativo Iva estero si qualifica parimenti come vendita a distanza intra.

 

Risposta n. 66 del 18 gennaio  2023 - ''Art – bonus'' – requisito dell'appartenenza pubblica

Sì all’agevolazione dell’Art bonus nel caso di un istituto di diritto pubblico, costituito in società per azioni, il cui unico socio è un ministero e che possiede un immobile destinato a museo o polo culturale pubblico. Il requisito della ''appartenenza pubblica'' degli istituti e dei luoghi della cultura che consente l’accesso alla misura si considera infatti soddisfatto non solo per l'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli  altri  Enti territoriali, ma  anche  al  ricorrere  di  altre  caratteristiche  del  soggetto destinatario delle erogazioni.

 

Risposta n. 69 del 18 gennaio  2023 - IVA – Imposta di registro – Cessione di cubatura

Si configura come una prestazione di servizi e non come una cessione di beni, l’atto con cui una società proprietaria di un’area edificabile trasferisce la parte non sfruttata di tale cubatura al proprietario del terreno confinante, che potrà a sua volta edificarla. L’operazione è soggetta alla relativa aliquota Iva ordinaria.

 

Risposta n. 73 del 18 gennaio  2023 - Residenza fiscale. Criteri convenzionali. Split year.

i casi di doppia residenza, in caso di trasferimento in Svizzera nel corso dell'anno di un soggetto residente, si risolvono con il criterio del frazionamento del periodo d’imposta sulla base del giorno di trasferimento del domicilio. Ai sensi della normativa convenzionale che sussiste tra Italia e Svizzera, l'Italia esercita la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino alla data di trasferimento di quest’ultima mentre la Svizzera può far valere la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo. Non rileva, invece, la data (successiva) di iscrizione all'AIRE, che ha valenza unicamente ai fini della vigente normativa interna, ma che non ha alcun effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato per evitare le doppie imposizioni che l’Italia ha in vigore con la Svizzera.

 

Risposta n. 80 del 18 gennaio  2023 - Indennità risarcitorie – trattamento fiscale dei contributi percepiti in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento dannoso

Il contributo ricevuto dalla Regione, percepito in un periodo d’imposta successivo a quello dell’evento calamitoso, che ha danneggiato impianti, magazzini e uffici di una società, in mancanza di una norma che ne disponga l’esenzione o la non concorrenza a reddito, rileva ai fini della determinazione della base imponibile Ires e Irap per l’intero importo. La società, però, potrà fruire della rateizzazione, qualora ricorrano tutti presupposti previsti dal Tuir

 

Risposta n. 83 del 19 gennaio  2023 - Navi adibite a sorveglianza sanitaria. Noleggio esente Iva

l servizio di noleggio, fornito da una società marittima, di una nave per le operazioni di assistenza e sorveglianza sanitaria riguardante persone migranti sopraggiunte nel nostro Paese nel periodo dell’emergenza Covid si configura come prestazione di servizi esente effettuata in via occasionale. In conseguenza di ciò, l'imposta detraibile sulle spese riguardanti tale attività si determina con il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con indetraibilità dell'Iva afferente i beni ed i servizi impiegati nelle operazioni esenti.

 

Risposta n. 110 del 20 gennaio  2023 - trattamento fiscale dei redditi provenienti da alienazione da parte di non residente di immobili situati in Italia

la plusvalenza realizzata dal contribuente, per la vendita dell’immobile avvenuta dopo cinque anni dall'acquisto non costituisce un reddito imponibile in Italia, ma in base alla convenzione, la Spagna può tassare l’utile derivante dalla cessione secondo il proprio ordinamento.

 

Risposta n. 111 del 20 gennaio  2023 - Trattamento fiscale redditi assimilabili a redditi da lavoro dipendente per persona fisica italiana residente a Singapore

le erogazioni versate dal Fondo pensione italiano al cittadino residente a Singapore non sono imponibili nel nostro Paese, quindi, l’istante può chiedere il rimborso delle trattenute operate dal sostituto d’imposta tramite istanza al Centro operativo di Pescara. La richiesta può essere presentata in carta semplice, allegando la documentazione rilevante al fine di dimostrare la sua effettiva residenza fiscale a Singapore e la natura dei redditi per cui si richiede il rimborso. In alternativa, è utilizzabile anche il “Modello D” predisposto dall’Agenzia, indicando 0 (zero) nelle caselle “aliquota convenzionale applicabile” e “aliquota dovuta”.

 

Risposta n. 112 del 20 gennaio  2023 - trattamento fiscale redditi da lavoro marittimo corrisposti a cittadino polacco fiscalmente residente in Italia

In tema di lavoro marittimo, il reddito percepito dal contribuente avente residenza in Italia, ma nazionalità non italiana, a fronte dell'attività lavorativa svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, su nave battente bandiera estera, dovrà essere escluso dalla base imponibile dell'anno o degli anni d'imposta di riferimento.

 

Risposta n. 118 del 20 gennaio  2023 - Trattamento fiscale dei compensi per studi di fattibilità svolti in Tunisia

Lo studio di fattibilità del progetto di ammodernamento di una raffineria localizzata in Tunisia, nonché l'assistenza nella ''predisposizione di documenti'' utili alla relativa gara d'appalto dà luogo ad una doppia imposizione che va risolta in base agli strumenti forniti dal Trattato Internazionale tra i due Paesi.

 

Risposta n. 118 del 20 gennaio  2023 – borsa di studio percepita da un cittadino tedesco

Gli emolumenti percepiti da un cittadino tedesco per un tirocinio effettuato presso l’amministrazione italiana devono essere assoggettati ad imposizione in Italia, cioè nello Stato della fonte del reddito, secondo quanto stabilito all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania. Di conseguenza, il reddito non sconterà le tasse in Germania e le ritenute alla fonte, operate dall’amministrazione italiana, non potranno formare oggetto di rimborso.

 

Risposta n. 122 del 20 gennaio  2023 - Assoggettabilità ad imposizione in Italia di reddito derivante dalla vendita di immobile acquistato nei Paesi Bassi

In relazione al reddito derivante dall'alienazione del bene immobile ubicato nei Paesi Bassi, l’Agenzia osserva che nella Convenzione per evitare la doppia imposizione tra l'Italia e i Paesi Bassi è prevista una tassazione concorrente in entrambi gli Stati degli utili che un residente di uno essi ritrae dalla vendita di beni immobili, situati nell'altro Stato. Pertanto, il reddito in esame è assoggettabile a imposizione sia in Italia, sia nei Paesi Bassi.

L' articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir dispone che, in caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni non è prevista alcuna imposizione delle plusvalenze. Pertanto il reddito in esame non dovrà né dichiarato né tassato nel nostro Paese.

 

Risposta n. 124 del 20 gennaio  2023 - assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente corrisposti da società estera a soggetto fiscalmente residente in Italia

redditi di lavoro dipendente erogati dalla società olandese, risulterebbero corrisposti a un residente italiano a fronte di un'attività lavorativa svolta nel nostro Paese. Da ciò consegue, che i redditi in esame sono da assoggettare a imposizione esclusiva in Italia. Il contribuente potrà richiedere alle competenti autorità fiscali estere il rimborso della ritenuta alla fonte subita su tali redditi, ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni.

 

Risposta n. 127 del 20 gennaio  2023 - smart working a favore di datore di lavoro non residente

Sono imponibili in Italia i compensi versati dal datore di lavoro inglese al cittadino italiano iscritto all’Aire, che svolge la sua attività in smart workingnel nostro Paese e risulta residente nel territorio in base alla definizione del concetto di “residenza fiscale” presente nell’ordinamento interno e nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Stati

 

Risposta n. 130 del 20 gennaio  2023 - imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

I verbali di avvio, sospensione e ripresa dei lavori, e i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, tutti redatti dal direttore dell'esecuzione del contratto pubblico, scontano l’imposta di bollo perché rientrano tra le tipologie di atti elencati all’articolo 2 della Tariffa allegata al decreto Iva.

 

Risposta n. 131 del 20 gennaio  2023 - Ludoteca e S.I.P.S.I (Servizi Integrativi e Sperimentali per la PrimaInfanzia) – Trattamento IVA

L’attività di ludoteca e i servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (Sispi) si differenziano da quella tipica dell'asilo nido, sia per l’assenza di un servizio di mensa, di uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano e per le modalità di funzionamento più flessibili, sia per gli standard di autorizzazione. Le due attività svolte dall’istante, quindi, non possono essere equiparate a quelle svolta da un asilo o istituti ad esso assimilati, che beneficiano dell’esenzione Iva, e dovranno scontare l’aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE PRINCIPIO DI DIRITTO

Principio di diritto n. 3 del 17 gennaio 2023 - requisirtisoggettivi per la partecipazione al Gruppo IVA

Riguardo alla verifica del vincolo economico con riferimento alle holding, il documento di prassi precisa che la circostanza che detti organismi, per loro natura, collocandosi ai vertici del Gruppo, non svolgano funzioni “attive” e “operative” nelle attività di business svoltedalle altre società della compagine non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza del vincolo economico secondo le previsione dell’articolo 70-ter del decreto Iva.

Va infatti valutato il particolare ruolo che le holding rivestono all’apice della catena di controllo e alla conseguente interdipendenza economica e funzionale tra queste e le società del Gruppo. Il fatto che non prendano parte alla specifica attività di business delle controllate non esclude automaticamente l’integrazione del vincolo economico, che va stabilito in relazione al particolare ruolo che rivestono, da un punto di vista strategico, stando ai vertici del Gruppo.

 

Principio di diritto n. 4 del 17 gennaio 2023 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Momento di effettuazione dell'investimento

l’Agenzia delle entrate richiama i chiarimenti forniti con le circolari n. 4/ 2017 e n. 9/2021 relativi alle ipotesi in cui i contratti prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprenda anche tutta una serie di ulteriori attività, come il trasporto, l’assemblaggio, l’installazione, eccetera. Al riguardo il documento di prassi ribadisce che il momento di effettuazione dell'investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano il caso specifico secondo le regole previste dall'articolo 109 del Tuir.

Tuttavia, l'analisi dei singoli elementi che definiscono la singola vicenda sconfina dal perimetro applicativo dell'interpello, il cui fine è fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alle norme tributarie richiamate e alla loro applicazione con riferimento al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nell’ipotesi specifica, ma non si traduce in un accertamento “di fatto” del momento di effettuazione dell'investimento, attraverso l'accertamento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell'incidenza dell'adempimento delle “ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale.

Spetta dunque al contribuente valutare i singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi richiamati, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.

 

 

ISTAT

TFR – Coefficiente di rivalutazione

L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di dicembre che è pari a118,20Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di dicembre è di 9,974576%.